Credito d’imposta in Ricerca e Sviluppo

Servizi per la certificazione dei costi

La Legge di Bilancio 2020 (LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160) introduce, per il periodo di imposta 2020 – 2022, un Credito di Imposta per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, in transizione tecnologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. La nuova disciplina trova applicazione per il periodo di imposta successivo al 31.12.2019 e si sostituisce al Credito di Imposta per investimenti in Ricerca e Sviluppo previsto dall’art. 3 del D.L. n. 145/2015 che sarebbe dovuto rimanere in vigore anche per il 2020 (art. 1 – comma 198).

In sintesi, la manovra ha previsto due importanti novità:

  • la riduzione delle percentuali di agevolazione per Ricerca e Sviluppo;
  • l’introduzione di nuovi Crediti d’Imposta per l’innovazione tecnologica 4.0, il design e l’ideazione estetica.

Il Credito d’Imposta per Attività di Ricerca e Sviluppo è un’agevolazione fiscale che incentiva le imprese ad innovare processi e prodotti aumentando, così, la loro competitività sul mercato. Il Credito spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa. La fruizione del beneficio spettante è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Non possono invece accedere le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale e quelle destinate a sanzioni interdittive.

Il credito di imposta è riconosciuto come segue: 

  • Credito d’imposta del 20% nel limite massimo di 4 milioni di euro per la Ricerca e sviluppo;
  • Credito d’imposta del 10% nel limite massimo di 2 milioni di euro per l’innovazione tecnologica;
  • Credito d’imposta del 15% nel limite massimo di 2 milioni di euro per l‘innovazione tecnologica  finalizzata alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
  • Credito d’imposta del 10% nel limite massimo di 2 milioni di euro per il design e ideazione estetica.

Rispetto alla precedente normativa, non è più rilevante il calcolo incrementale rispetto alla media del periodo 2012-2014.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione

La Legge di Bilancio 2020 ha individuato in modo estremamente dettagliato il tipo di investimenti agevolabili per ogni singola attività ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta.

Di seguito elenchiamo le spese ammissibili per la determinazione della base di calcolo del credito d’imposta:

a) Spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato;

b) Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati (nel limite massimo pari al 30% delle spese indicate alla lettera a);

c) Spese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività ammissibili al credito d’imposta;

d) Quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (ammissibili solo per attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale);

e) Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività ammissibili al credito d’imposta (nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) e/o alla lettera c);

f) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti ammissibili al credito d’imposta svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.

La manovra 2020 ha previsto un nuovo bonus fiscale che si applica agli investimenti per la transizione ecologica e l’innovazione digitale 4.0 specificatamente limitato alle attività di innovazione tecnologica, ovvero volte alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati (un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’eco-compatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi).

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

La percentuale del credito di imposta riconosciuto per le attività di innovazione tecnologica è del 10% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili. D’altra parte, si riconosce il 15% di bonus fiscale della relativa base di calcolo per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Per entrambe le opzioni, vale la regola del limite massimo di 2 milioni di euro.

SPESE AMMISSIBILI

Di seguito elenchiamo le spese ammissibili per la determinazione della base di calcolo del credito d’imposta:
a) Spese di personale
relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato;
b) Quote di ammortamento,
canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati (nel limite massimo pari al 30% delle spese indicate alla lettera a);
c) Spese per contratti di ricerca extra-muros
aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività ammissibili al credito d’imposta;
d) Spese per servizi di consulenza
e servizi equivalenti inerenti alle attività ammissibili al credito d’imposta (nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) e/o alla lettera c);
e) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi
impiegati nei progetti ammissibili al credito d’imposta svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.

È un nuovo bonus fiscale introdotto dalla Manovra 2020 per attività innovative inerenti al design e all’ideazione estetica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari. Possono richiederlo tutte le imprese che operano nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobili e arredo e della ceramica, residenti nel territorio italiano, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale, che effettuano investimenti in attività innovative.

 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito d’imposta è riconosciuto per le attività innovative di design e ideazione estetica in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

 

SPESE AMMISSIBILI

Di seguito elenchiamo le spese ammissibili per la determinazione della base di calcolo del credito d’imposta:
a) Spese di personale
relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato;
b) Quote di ammortamento,
canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati (nel limite massimo pari al 30% delle spese indicate alla lettera a);
c) Spese per contratti di ricerca extra-muros
aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività ammissibili al credito d’imposta;
d) Spese per servizi di consulenza
e servizi equivalenti inerenti alle attività ammissibili al credito d’imposta (nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) e/o alla lettera c);
e) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi
impiegati nei progetti ammissibili al credito d’imposta svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.

La disciplina prevede alcuni obblighi documentali:

• certificazione della documentazione, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
• relazione tecnica, le imprese beneficiarie della misura sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.
• comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico.

La disciplina dell’agevolazione è dettata dall’articolo 3, Dl 145/2013, mentre le relative disposizioni di attuazione sono contenute nel Dm 27 maggio 2015. Numerose le modifiche introdotte nel corso degli anni all’ articolo 3, Dl 145/2013. L’ultima fa capo alla Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019), la quale prevede un nuovo credito di imposta in sostituzione del precedente per investimenti in Ricerca e Sviluppo.

Per ulteriori chiarimenti in materia è possibile far riferimento ai seguenti documenti, messi a disposizione:

• Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 – “Interventi urgenti”
• Decreto attuativo 27 maggio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
• Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5E del 16 marzo 2016 sull’art.3 del DL 145/2013
• Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 27 aprile 2017
• Circolare direttoriale 9 febbraio 2018, n. 59990 – Chiarimenti sull’applicazione della disciplina nel settore del software
• Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.10/E del 16 maggio 2018
• Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 22 giugno 2018
• Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019)
• Circolare direttoriale 15 febbraio 2019, n. 38584 – Chiarimenti concernenti la documentazione contabile
• Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 40/E del 2 aprile 2019
• Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019 – Paragrafo 3.1
• Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), s.m.i.

 

I cinque criteri di identificazione delle attività di R&S

Affinché un’attività possa essere classificata come attività di R&S, devono essere soddisfatti congiuntamente cinque criteri fondamentali. Una serie di esempi, per nulla esaustivi, illustra come i cinque criteri possano essere applicati efficacemente per individuare le attività di R&S e i progetti specifici.

 

Le nuove conoscenze sono l’obiettivo previsto di un progetto di ricerca e sviluppo, ma devono essere adattate a contesti diversi. Ad esempio, i progetti di ricerca nelle università dovrebbero perseguire sviluppi completamente nuovi della conoscenza e lo stesso vale per i progetti ideati e gestiti da istituti di ricerca. Nel settore delle imprese, la potenziale novità dei progetti di R&S deve essere valutata confrontandola con il patrimonio di conoscenze esistente nel settore. L’attività di R&S nell’ambito del progetto deve portare a risultati nuovi per le imprese e non già utilizzati in questo settore. Sono escluse dalla ricerca e sviluppo le attività volte a copiare, imitare o decodificare le conoscenze, in quanto non si tratta di conoscenze nuove. Una novità potrebbe derivare da un progetto che riproduca un risultato esistente che trova potenziali discrepanze. Un progetto di sviluppo sperimentale volto a creare conoscenze a sostegno dello sviluppo di nuovi concetti e idee connessi alla progettazione di nuovi prodotti o processi dovrebbe essere incluso nell’ambito di ricerca e sviluppo. Poiché la ricerca e lo sviluppo sono la creazione formale di conoscenze, comprese le conoscenze incorporate in prodotti e processi, la loro misurazione si concentra sulle nuove conoscenze e non sui prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati derivanti dall’applicazione delle conoscenze. Un esempio di R&S potrebbe essere l’integrazione del “manuale di manutenzione” di un sistema molto complesso (come un aereo passeggeri) con materiale supplementare che emerga dall’esperienza pratica nella manutenzione ordinaria e sia adeguatamente codificato, a condizione che ciò sia stato fatto nell’ambito di un progetto di R&S. Un altro esempio è rappresentato dai test sistematici per documentare il potenziale utilizzo di una reazione chimica già adottata nei processi produttivi (una tecnologia esistente) al fine di ottenere una nuova molecola, considerata un risultato improbabile dalla letteratura scientifica.

 

Un progetto di ricerca e sviluppo deve avere come obiettivo la creazione di nuovi concetti o idee che migliorino le conoscenze esistenti. Ciò esclude dall’R&S qualsiasi modifica di routine di prodotti o processi e, pertanto, il contributo umano riguarda la creatività in questo ambito. Di conseguenza, un progetto di ricerca e sviluppo richiede il contributo di un ricercatore. Un’area che richiede attenzione nella valutazione è quella delle arti: c’è creatività, ma gli altri criteri devono essere confermati affinché l’attività si qualifichi come ricerca e sviluppo. Mentre le attività di routine sono escluse dall’R&S, risultano inclusi i nuovi metodi sviluppati per svolgere compiti comuni. Ad esempio, l’elaborazione dei dati non è un’attività di R&S a meno che non faccia parte di un progetto di sviluppo di nuovi metodi di elaborazione dei dati. La formazione professionale è esclusa dall’ambito di ricerca e sviluppo, ma i nuovi metodi per impartirla potrebbero essere considerati attività di ricerca e sviluppo. Un nuovo metodo per risolvere un problema, sviluppato come parte di un progetto, potrebbe essere considerato attività di ricerca e sviluppo se il risultato è originale e sono soddisfatti gli altri criteri.

 

La ricerca e lo sviluppo comportano incertezza, la quale si compone di molteplici aspetti. All’inizio di un progetto di R&S, il tipo di risultato e il costo (compresi i tempi di realizzazione) non possono essere determinati con precisione in funzione degli obiettivi. Nel caso della ricerca di base, che mira ad ampliare i confini della conoscenza formale, vi è un ampio riconoscimento della possibilità di non raggiungere i risultati desiderati. Ad esempio, un progetto di ricerca può riuscire ad eliminare una serie di ipotesi concorrenti, ma non tutte. Per la ricerca e lo sviluppo in generale, vi è incertezza sui costi o sul tempo necessari per raggiungere i risultati attesi, nonché addirittura sul raggiungimento degli obiettivi. Ad esempio, l’incertezza è un criterio chiave per distinguere tra la produzione di prototipi di R&S (modelli utilizzati per testare concetti tecnici e tecnologie ad alto rischio di insuccesso, in termini di applicabilità) e quella di prototipi non R&S (unità di pre-produzione utilizzate per ottenere certificazioni tecniche o giuridiche).

 

La ricerca e lo sviluppo sono attività formali svolte sistematicamente. In questo contesto, “sistematico” significa che la ricerca e lo sviluppo sono condotti in modo pianificato, con registrazioni sia del processo seguito che dei risultati. Per verificare ciò, occorre individuare lo scopo del progetto di R&S e le fonti di finanziamento per le attività di R&S svolte. La disponibilità di tali registrazioni è coerente con un progetto di ricerca e sviluppo volto a soddisfare esigenze specifiche e dotato di risorse umane e finanziarie proprie. Anche se la struttura di gestione e rendicontazione appena descritta è più facilmente riscontrabile nei grandi progetti, essa può anche applicarsi ad attività su piccola scala in cui sarebbe sufficiente avere uno o più dipendenti o consulenti (a condizione che sia stato incluso un ricercatore) incaricati di produrre una soluzione specifica a un problema pratico.

 

Un progetto di R&S dovrebbe consentire il trasferimento delle nuove conoscenze, assicurarne l’utilizzo e consentire ad altri ricercatori di riprodurne i risultati nell’ambito delle loro attività di ricerca e sviluppo. Ciò include anche attività di ricerca e sviluppo che abbiano dato risultati negativi, nel caso in cui un’ipotesi iniziale non sia confermata o un prodotto non possa essere sviluppato come originariamente previsto. Poiché lo scopo della ricerca e dello sviluppo è l’aumento del patrimonio di conoscenze esistenti, i risultati non possono rimanere taciti (ossia rimanere nella sola mente dei ricercatori), in quanto essi, e le conoscenze associate, rischierebbero di andare perduti. La codificazione delle conoscenze e la loro diffusione fanno parte della prassi abituale nelle università e negli istituti di ricerca, anche se possono esistere restrizioni per le conoscenze derivanti dal lavoro a contratto o nell’ambito di una collaborazione. In un ambiente commerciale, i risultati saranno protetti dalla segretezza o da altri mezzi di protezione della proprietà intellettuale, ma si prevede che il processo e i risultati siano registrati per essere utilizzati da altri ricercatori dell’azienda.

 

Credito d’imposta R&S – La scelta tra sanatoria e contenzioso

Lo strumento del credito d’imposta grazie alle sue specifiche caratteristiche di automaticità è una scelta piuttosto in voga al momento per chi cerca autonomamente di abbassare il carico fiscale gravante sulla propria azienda, specialmente per chi investe in R&S.

Purtroppo, i controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate su molte aziende hanno fatto emergere diverse incongruità ed errori, con sanzioni amministrative di importo decisamente elevato che possono, purtroppo, anche sfociare nel penale.

Nel prossimo Decreto Fiscale è prevista una sanatoria che illustriamo in questo approfondimento: https://www.pigrecosrl.it/credito-imposta-ricerca-sviluppo-sanatoria-decreto-fiscale/ per permettere alle aziende di restituire senza sanzioni e interessi, il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo ex art. 3 D.L. 145/2013 indebitamente fruito nel quinquennio 2015/2019 dalle Imprese.

 

Tuttavia, non sempre la sanatoria è la soluzione corretta, in quanto esiste anche la possibilità di aprire un contenzioso con l’AdE, se adeguatamente assistiti da professionisti del settore.

L’incertezza del diritto in Italia è un problema vero e concreto, ma solo se non vi sono delle circolari pubblicate dall’Ente (o sentenze della Cassazione) che danno precise istruzioni ed informazioni. Per quanto una legge fiscale possa essere incompleta o dare adito ad incertezze, le circolari interne emanate da un Ente sono vere e proprie disposizioni che i funzionari dell’Ente stesso devono unicamente applicare. Con una sentenza della Cassazione a favore di un’azienda, può effettivamente esservi il caso di una contestazione effettuata da un funzionario dell’Ente che può rilevare degli elementi di incompatibilità emersi con una circolare interna che lui intende applicare; in caso di contenzioso, con buona probabilità, l’azienda si vedrà accettate le proprie ragioni dal giudice. In ambito fiscale tutto può considerarsi contestabile, purtroppo, ma questo non deve far scoraggiare l’azienda dall’intraprendere azioni di tutela dei propri diritti in tribunale, specialmente quando ci sono sentenze basate su direttive imposte ai funzionari o sentenze definitive dei giudici di Cassazione in merito ad uno specifico argomento. Per quanto ogni contenzioso faccia a sé avendo proprie peculiarità, ci sono degli elementi omogenei che permettono di trarre degli elementi di vantaggio sicuramente valevoli in tribunale.

 

Se un’azienda si ritrova di fronte a questa scelta, vuol dire che è mancata l’assistenza di una società di consulenza dedicata alla finanza agevolata.

La prima cosa da fare, quindi, è affidarsi a chi, come noi di Pigreco Consulting, assiste da anni le aziende nella rendicontazione del proprio credito d’imposta; in questo caso specifico siamo quindi in grado di:

  • Assistere l’azienda nella fruizione corretta del nuovo credito d’imposta
  • Decidere se aderire alla sanatoria
  • Assistere l’azienda, qualora non si decidesse di aderire alla sanatoria, nel contenzioso con l’Agenzia delle Entrate.

 

 

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