NUOVA MARCORA: nuove regole e incentivi per le PMI cooperative

NUOVA MARCORA:

nuove regole e incentivi per le PMI cooperative

Una grande novità sta per investire le piccole e medie imprese cooperative italiane. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha infatti emanato un nuovo decreto direttoriale (30 luglio 2025) che rivoluziona il regime di aiuti “Nuova Marcora”, rendendolo più efficiente e trasparente. Il nuovo provvedimento sostituisce il precedente del 31 marzo 2021 e mira a sostenere la crescita e lo sviluppo di queste realtà imprenditoriali.

Questo decreto non cambia la natura degli incentivi, ma ne ottimizza le modalità operative. Viene infatti fornita una definizione più precisa e dettagliata di:

  • iter procedurale;
  • condizioni per l’accesso;
  • stipula del contratto;
  • erogazione del finanziamento agevolato.

L’obiettivo principale del fondo, istituito originariamente con decreto ministeriale del 4 gennaio 2021, è sostenere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle società cooperative di tutti i settori produttivi su tutto il territorio nazionale.

Le agevolazioni sono rivolte a società cooperative che presentano specifici requisiti, ovvero devono essere:

  • regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese (le cooperative estere devono avere almeno una sede operativa in Italia);
  • nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in scioglimento o liquidazione, non sottoposte a procedure concorsuali e non definite come “impresa in difficoltà”;
  • in regola con gli obblighi previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, in materia di assicurazione dei rischi catastrofali. Questo nuovo requisito si applica a partire dal 2 ottobre 2025 per le cooperative di medie dimensioni e dal 1° gennaio 2026 per quelle di micro e piccola dimensione.

Sono invece sempre escluse le cooperative che non hanno rimborsato aiuti dichiarati illegali o che non hanno restituito somme dovute per revoche di agevolazioni ministeriali. Vengono escluse anche le cooperative con sanzioni interdittive o i cui rappresentanti legali abbiano condanne definitive che comportano l’esclusione dalle procedure di appalto.

Le agevolazioni possono essere concesse per due diverse tipologie di iniziative:

  • Realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della domanda. I costi sono ammissibili se sostenuti dopo la presentazione della domanda e non includono l’acquisto del suolo aziendale o i lavori preparatori. Questi programmi devono essere conclusi entro 36 mesi dalla stipula del contratto.
  • Copertura di esigenze di liquidità aziendale finalizzate all’attività d’impresa. Possono essere connesse a investimenti (da completare entro 36 mesi dalla stipula del contratto) o a fabbisogni di capitale circolante.

Il decreto specifica chiaramente quali spese non possono essere finanziate. Tra queste troviamo:

  • la semplice sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;
  • spese effettuate con contratto “chiavi in mano”;
  • macchinari, impianti e attrezzature usate;
  • imposte e tasse;
  • titoli di spesa di importo imponibile inferiore a 500 euro;
  • spese di funzionamento, notarili, scorte e materiali di consumo;
  • beni relativi all’attività di rappresentanza o l’acquisto di automezzi non strettamente necessari;
  • l’acquisto di immobili già beneficiari di altri aiuti nei dieci anni precedenti;
  • commesse interne.

La richiesta deve essere presentata allegando la seguente documentazione:

  • domanda di finanziamento agevolato (secondo l’allegato n. 2);
  • piano di attività (allegato n. 3);
  • dichiarazione antimafia (allegato n. 4), obbligatoria per finanziamenti pari o superiori a 150.000 euro.

La documentazione può essere inviata alle società finanziarie tramite PEC o attraverso un portale dedicato, i cui dettagli saranno comunicati sui siti web del MIMIT.

È importante notare che ogni cooperativa può beneficiare del finanziamento agevolato una sola volta nell’arco di 36 mesi, con l’unica eccezione delle cooperative composte prevalentemente da lavoratori provenienti da aziende in crisi o che intendono essere trasferite ai lavoratori stessi.

Le società finanziarie esaminano le richieste basandosi su specifici criteri di sostenibilità dell’iniziativa e coerenza delle spese. La delibera di concessione o rigetto avviene entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa, con possibilità di una proroga di 30 giorni.

Una volta accertata la disponibilità delle risorse da parte del Ministero, il contratto deve essere stipulato entro 180 giorni dalla comunicazione.

L’erogazione del finanziamento agevolato varia in base alla tipologia di iniziativa:

  • per gli investimenti: l’erogazione avviene per stati di avanzamento lavori;
  • per spese con atto pubblico: l’erogazione può essere richiesta in un’unica soluzione, e in questo caso, i fondi vengono trasferiti sul conto corrente del Notaio per garantirne la disponibilità.

Le richieste di erogazione devono essere corredate dai titoli di spesa. È possibile richiedere un’anticipazione pari al 25% dell’importo concesso. Tutte le erogazioni avvengono entro 60 giorni dalla richiesta (90 giorni per l’ultimo stato di avanzamento) e tutti i pagamenti devono essere tracciabili tramite bonifici bancari o postali.

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