CREDITI D’IMPOSTA INESISTENTI E NON SPETTANTI:
nuove definizioni e sanzioni
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato un importante atto di indirizzo che chiarisce la distinzione tra crediti d’imposta inesistenti e non spettanti. Questa distinzione è cruciale per le imprese, poiché incide sui termini di recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria e sulle sanzioni applicabili, sia amministrative che penali.
Le nuove definizioni, introdotte dal decreto legislativo n. 87 del 2024, sono valide sia in ambito penale che amministrativo, ponendo fine a diverse interpretazioni giurisprudenziali del passato.
Cosa si intende per credito inesistente
La nuova normativa definisce un credito d’imposta come “inesistente” in due casistiche principali:
- Mancanza di requisiti: Se mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificati dalla normativa. I presupposti possono riguardare sia il soggetto che usufruisce dell’agevolazione sia l’oggetto stesso.
- Rappresentazioni fraudolente: Se i requisiti sono oggetto di “rappresentazioni fraudolente”, attuate con documenti falsi, simulazioni o artifici.
A differenza del passato, questa definizione non tiene più conto della possibilità di rilevare l’inesistenza del credito tramite controlli automatici o formali. Le sanzioni per l’utilizzo di crediti inesistenti variano in base alla natura dell’inesistenza, potendo arrivare a una sanzione amministrativa del 70% dell’importo del credito, che può essere aumentata dalla metà al doppio in caso di frode.
Cosa si intende per credito non spettante
Il credito d’imposta viene considerato “non spettante” in tre diverse situazioni:
- Difetto di adempimenti amministrativi: L’utilizzo del credito avviene in assenza di adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.
- Violazione delle modalità di utilizzo: L’uso del credito avviene in violazione delle modalità previste dalle leggi vigenti o in misura superiore a quella stabilita dalle norme. Questo include, ad esempio, la fruizione in un’unica soluzione anziché in quote annuali, o l’utilizzo per compensare debiti non previsti dalla norma.
- Difetto di elementi o qualità: Se, pur in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, il credito si basa su fatti non rientranti nella disciplina per un “difetto di ulteriori elementi o particolari qualità”. Questa tipologia riguarda spesso i crediti per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica.
Le sanzioni previste
- Sanzioni penali: reclusione da 1,5 a 6 anni per crediti inesistenti oltre 50.000 euro; da 6 mesi a 2 anni per crediti non spettanti.
- Sanzioni amministrative: 70% dell’importo per crediti inesistenti; 25% per crediti non spettanti.
Novità sui termini di recupero e la “Certificazione”
La normativa ha anche uniformato e sistematizzato la disciplina per il recupero dei crediti. Per i crediti inesistenti, l’atto di recupero deve essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo all’utilizzo. Per i crediti non spettanti, il termine è ridotto al quinto anno successivo.
Un’importante novità riguarda la possibilità per le imprese di ottenere una “certificazione” da soggetti qualificati che attesti la compatibilità degli investimenti con i benefici fiscali. Tale certificazione, se rilasciata su una corretta rappresentazione dei fatti, ha effetti vincolanti per l’Amministrazione finanziaria. Atti impositivi o sanzionatori che contestino il credito unicamente sulla qualificazione dell’investimento sono considerati nulli.