RECUPERO AIUTI DI STATO:
nuovi limiti temporali per l’Agenzia delle Entrate
Il recente decreto correttivo sul concordato preventivo biennale porta con sé importanti novità che impattano il recupero fiscale degli aiuti di Stato. L’Agenzia delle Entrate avrà ora un limite di tempo ben definito per avviare le attività di recupero.
Il Consiglio dei Ministri ha introdotto un termine massimo di otto anni entro cui l’amministrazione finanziaria deve concludere le procedure di recupero per gli aiuti fiscali indebitamente fruiti. Scaduto questo periodo, il diritto di richiedere la restituzione degli importi decade.
Scadenze e Decadenza del Potere di Recupero:
La nuova normativa fissa scadenze precise per gli atti di recupero, a seconda della loro natura:
- Atti di recupero di aiuti fiscali: devono essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui l’aiuto è stato incassato, utilizzato o le disposizioni sono state violate.
- Avvisi di accertamento: il termine è fissato al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione fiscale in cui gli aiuti sono stati usufruiti.
Il mancato rispetto di queste tempistiche comporta la decadenza del potere di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, offrendo maggiore certezza ai contribuenti.
Ambito di Applicazione: Aiuti Automatici e Semi-automatici
Questa disciplina si applica esclusivamente agli aiuti automatici o semi-automatici, ovvero quei benefici per i quali non è richiesta un’autorizzazione preventiva. Tra questi rientrano:
- Crediti d’imposta indebitamente fruiti o inesistenti.
- Deduzioni e detrazioni fiscali non spettanti.
- Agevolazioni fiscali come aliquote ridotte ed esenzioni.
- Contributi e incentivi ottenuti senza averne diritto.