Tutte le imprese possono richiedere un credito d’imposta variabile dal 10% al 45%, in base al trimestre in esame, per:

Le imprese non energivore e quelle non gasivore se, a partire dal 2019 sino ad oggi, non hanno mai variato il fornitore, possono richiedere allo stesso una comunicazione contenente il calcolo dell’incremento di costo e l’ammontare dell’agevolazione spettante. Il fornitore è tenuto a provvedervi entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta.
Sono ammissibili le imprese ENERGIVORE (a forte consumo di energia, presente negli appositi elenchi pubblicati da CSEA), NON ENERGIVORE, GASIVORE (imprese a forte consumo di gas naturale) e NON GASIVORE con contatori con potenza ≥ a 4,5 Kw.
Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione F24 secondo i termini riportati nella tabella, con specifico codice tributo, non concorre alla base imponibile IRES e IRAP ed è cumulabile a patto che tale cumulo non superi il costo sostenuto.