Previsto un CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO pari al 50% delle spese ammissibili.
Contributo massimo: 10.000 €. Investimento minimo: 4.000 €.
Investimento massimo agevolabile: 20.000 €
La misura si rivolge a micro, piccole e medie imprese della Lombardia aventi la sede operativa attiva nelle Camere di Commercio di Brescia, Como-Lecco, Cremona, Mantova, Milano Monza Brianza Lodi, Sondrio e Varese.
Le imprese che in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti sono ammesse solo per una domanda.
Sono ammissibili le spese sostenute e quietanzate dal 08/05/2024 al 28/02/2025, relative a:
a) Consulenza erogata da fornitori qualificati
b) Formazione erogata da fornitori qualificati
c) Investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto.
Sono ammissibili progetti di adozione e introduzione in azienda di tecnologie digitali 4.0, in un’ottica di “doppia transizione” digitale ed ecologica, che riguardino almeno una delle tecnologie di innovazione digitale 4.0 dell’elenco 1, con eventuale aggiunta di una o più tecnologie dell’elenco 1 o 2:
Elenco 1:
Elenco 2:
Nell’ambito del progetto, la spesa indicata per le voci a) e b) deve essere compresa tra il 30% e il 70% del totale delle spese. Le spese per le tecnologie dell’Elenco 1 devono essere almeno pari al 70% del totale delle spese ammissibili.
Le domande potranno essere presentate dal 22 maggio al 15 luglio 2024, salvo esaurimento anticipato delle risorse e seguiranno una procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di invio.
Dotazione finanziaria complessiva: 3.208.000 €
Regime de minimis
I fornitori qualificati dei servizi (consulenza e formazione) devono rientrare in una di queste categorie:
Non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Si precisa inoltre che l’impresa richiedente non può utilizzare fornitori che a loro volta presentano domanda al Bando indicando tra i loro fornitori l’impresa richiedente stessa. In tutti gli altri casi, è invece consentito che un soggetto richiedente il contributo possa figurare anche come fornitore per un’altra impresa richiedente.