È previsto un CREDITO D’IMPOSTA variabile a seconda della riduzione dei consumi ottenuta a livello di stabilimento o di processo produttivo, conseguita tramite gli investimenti:

Spesa massima ammissibile pari a € 50.000.000 annui per ciascun soggetto beneficiario.
L’agevolazione è riconosciuta a tutte le imprese del territorio nazionale, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Sono agevolabili i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 che prevedono investimenti in beni materiali e immateriali nuovi indicati rispettivamente negli Allegati A e B del Piano Transizione 4.0, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La condizione necessaria è che tali investimenti consentano una riduzione pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.
I beni immateriali dell’Allegato B includono anche: software relativi alla gestione di impresa, se acquistati unitamente a sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding).
Nell’ambito di tali progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici sono inoltre agevolabili:
A) GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI(spese agevolabili fino a un massimo di 900 €/kWh):
a) con moduli aventi efficienza pari ad almeno il 21,5%;
b) con moduli aventi efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
c) con moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem aventi un’efficienza di cella almeno pari al 24,0%.

B) FORMAZIONE DEL PERSONALE:
Per poter beneficiare del credito senza essere soggetti a eventuali ricalcoli i beni non devono essere ceduti a terzi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti e per tale periodo deve essere assicurato il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto; non è cumulabile con il Piano Transizione 4.0, con il credito d’imposta ZES unica – Mezzogiorno e Zona Logistica Semplificata (ZLS).
Dotazione finanziaria: 6,3 miliardi di euro
Dal 7 agosto 2024 è aperta la Piattaforma Informatica del GSE.
Il PIANO TRANSIZIONE 5.0 è finalizzato a sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese e agevola i nuovi investimenti realizzati nel biennio 2024-2025 nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Per le imprese già esistenti, la riduzione dei consumi energetici è calcolata rispetto ai consumi registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico, confrontandoli con la stima dei consumi annuali conseguibili tramite gli investimenti 4.0.
Per le imprese che hanno variato sostanzialmente prodotti e servizi da almeno sei mesi dall’avvio del progetto, che non possiedono dati per la misurazione dell’esercizio precedente, la riduzione è calcolata rispetto ai consumi medi del periodo di attività, riproporzionati su base annuale.
Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui di uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri previsti da decreto.
NOTA BENE: nel calcolo della riduzione dei consumi energetici, si considera solamente il risparmio ottenuto dall’acquisto dei beni materiali/immateriali 4.0; non si considera un risparmio energetico l’energia prodotta con l’acquisto dell’eventuale fotovoltaico.
Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente (Esperti in Gestione dell’Energia – EGE; Energy Service Company – ESCo; ingegneri qualificati):
Le caratteristiche tecniche 4.0 dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale o alla rete di fornitura sono comprovate da apposita PERIZIA ASSEVERATA rilasciata da un ingegnere o da un perito abilitato. Per i beni di costo unitario inferiore a € 300.000 è possibile procedere con autodichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.
Solo le PMI potranno aggiungere al credito d’imposta anche le spese sostenute per le certificazioni fino a un massimo di € 10.000.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono essere attestati da apposita CERTIFICAZIONE A CURA DEL REVISORE DEI CONTI. Le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti potranno beneficiare in aggiunta al credito d’imposta 5.0 fino a € 5.000.