L’Iperammortamento consiste in un’agevolazione fiscale, introdotta in sostituzione dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, che incentiva gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati e in beni per la produzione di energia da fonti rinnovabili, effettuati nel periodo 2026–2028, attraverso una maxi-deduzione delle quote di ammortamento.
È prevista una MAGGIORAZIONE FISCALE del costo di acquisizione dei beni, rilevante esclusivamente ai fini fiscali sul reddito d’impresa e quindi sulle imposte dirette (no IRAP), pari al:
Considerando una Società di Capitali che versa un’aliquota IRES del 24%, il maggior beneficio fiscale ottenibile si traduce in un risparmio d’imposta pari al:
ripartito su tutte le annualità di ammortamento dell’investimento e applicabile esclusivamente in caso di utile d’esercizio.
Esempio pratico:
L’agevolazione è riconosciuta a tutte le imprese del territorio nazionale, nonché tutti i titolari del redito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale.
La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in:
a) Beni materiali e immateriali nuovi 4.0, compresi rispettivamente nell’Allegato IV e Allegato V (sostituiscono i precedenti Allegato A e Allegato B Industria 4.0), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione;
b) Beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza (compresi sistemi di accumulo).
Con riferimento agli impianti fotovoltaici sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli lettere b) e c), ovvero moduli prodotti in Unione Europea con efficienza di cella ≥ 23,5%, oppure moduli con celle bifacciali/tandem con efficienza ≥ 24%, iscritti al Registro ENEA.
La producibilità massima attesa degli impianti fotovoltaici non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva; il costo massimo ammissibile degli impianti è di 1.420 euro/kW per impianti fino a 20 kWp a 840 euro/kW per potenze superiori a 1.000 kWp (moduli di tipo “b”)
Per poter beneficiare dell’agevolazione conta solo la data di effettuazione dell’investimento, determinata secondo le regole fiscali di competenza (articolo 109 del TUIR), a prescindere dalla data di avvio dell’investimento.
Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni a condizione che la base di calcolo venga nettizzata da altri contributi/sovvenzioni ricevuti e che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Non è cumulabile con il Credito d’Imposta Industria 4.0.
Per accedere all’incentivo l’impresa deve trasmettere telematicamente, tramite apposita piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici (GSE):
Oltre a due comunicazioni periodiche obbligatorie a fini di monitoraggio della spesa pubblica:
Inoltre, l’impresa dovrà dotarsi di: