IPERAMMORTAMENTO 2026-2028

Maggiorazione fiscale del costo di acquisizione dei beni fino al 180%

Agevolazioni

L’Iperammortamento consiste in un’agevolazione fiscale, introdotta in sostituzione dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, che incentiva gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati e in beni per la produzione di energia da fonti rinnovabili, effettuati nel periodo 2026–2028, attraverso una maxi-deduzione delle quote di ammortamento.

È prevista una MAGGIORAZIONE FISCALE del costo di acquisizione dei beni, rilevante esclusivamente ai fini fiscali sul reddito d’impresa e quindi sulle imposte dirette (no IRAP), pari al:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni €
  • 100% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni €
  • 50% per investimenti superiori a 10 milioni €

Considerando una Società di Capitali che versa un’aliquota IRES del 24%, il maggior beneficio fiscale ottenibile si traduce in un risparmio d’imposta pari al:

  • 43,2% per la quota di investimento agevolata al 180%;
  • 24% per la quota agevolata al 100%;
  • 12% per la quota agevolata al 50%.

ripartito su tutte le annualità di ammortamento dell’investimento e applicabile esclusivamente in caso di utile d’esercizio.

Esempio pratico:

  • Costo di acquisizione del bene: 100.000 €
  • Maggiorazione fiscale del 180%: 180.000 €
  • Valore fiscale ammortizzabile: 280.000 € (100.000 € + 180%)
  • Risparmio d’imposta netto (con IRES 24%): 43.200 € (in aggiunta all’ammortamento ordinario di 24.000 €, per un totale complessivo di risparmio d’imposta di 67.200 €)

Beneficiari

L’agevolazione è riconosciuta a tutte le imprese del territorio nazionale, nonché tutti i titolari del redito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale.

Progetti ammissibili

La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in:

a) Beni materiali e immateriali nuovi 4.0, compresi rispettivamente nell’Allegato IV e Allegato V (sostituiscono i precedenti Allegato A e Allegato B Industria 4.0), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione;

b) Beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza (compresi sistemi di accumulo).

Con riferimento agli impianti fotovoltaici sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli lettere b) e c), ovvero moduli prodotti in Unione Europea con efficienza di cella ≥ 23,5%, oppure moduli con celle bifacciali/tandem con efficienza ≥ 24%,  iscritti al Registro ENEA.

La producibilità massima attesa degli impianti fotovoltaici non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva; il costo massimo ammissibile degli impianti è di 1.420 euro/kW per impianti fino a 20 kWp a 840 euro/kW per potenze superiori a 1.000 kWp (moduli di tipo “b”)

Per poter beneficiare dell’agevolazione conta solo la data di effettuazione dell’investimento, determinata secondo le regole fiscali di competenza (articolo 109 del TUIR), a prescindere dalla data di avvio dell’investimento.

Tempi e note

Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni a condizione che la base di calcolo venga nettizzata da altri contributi/sovvenzioni ricevuti e che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Non è cumulabile con il Credito d’Imposta Industria 4.0.

Procedura

Per accedere all’incentivo l’impresa deve trasmettere telematicamente, tramite apposita piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici (GSE):

  1. Comunicazione preventiva di avvio investimento, riportante i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti previsti, la data prevista di interconnessione e la data prevista di entrata in funzione;
  2. Comunicazione di conferma dell’investimento, entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo delle verifiche da parte del GSE attestante il pagamento di acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione di ciascun bene;
  3. Comunicazione di completamento, in ogni caso entro il 15 novembre 2028, corredata da perizia tecnica asseverata e da certificazione contabile.

 

Oltre a due comunicazioni periodiche obbligatorie a fini di monitoraggio della spesa pubblica:

  1. Entro il 20 gennaio di ciascun anno, comunicazione con le informazioni su investimenti effettuati, costi sostenuti e previsione di utilizzo del beneficio;
  2. Entro il successivo 30 giugno, comunicazione integrativa recante il piano di ammortamento con indicazione delle quote dell’incentivo imputate in ciascun esercizio.

 

Inoltre, l’impresa dovrà dotarsi di:

  • perizia tecnica asseverata con analisi tecnica attestante il rispetto dei requisiti 4.0 e l’avvenuta interconnessione del bene (eliminata la possibilità di ricorrere ad autodichiarazione per gli investimenti di importo ridotto);
  • asseverazione dei costi, rilasciata da un Revisore Contabile, finalizzata a certificare la corretta quantificazione dell’investimento agevolabile.

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