È previsto un CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO fino all’80% delle spese così ripartito:
80% delle spese ammissibili con potenza tra 6 kWp e 200 kWp;
65% delle spese ammissibili con potenza tra 200 kWp e 500 kWp;
50% delle spese ammissibili con potenza tra 500 kWp e 1.000 kWp;
Maggiorazioni: +20% piccole imprese; +10% medie imprese; +15% per investimenti in zone assistite (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).
L’agevolazione si rivolge a:
Le imprese possono presentare domanda anche in forma aggregata (associazioni temporanee di imprese, raggruppamenti temporanei d’impresa, reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili).
Esclusione: soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore a € 7.000; imprese con inizio attività successivo al 28 febbraio 2025; ad eccezione di quelle costituitesi in continuità aziendale con una precedente società per le quali è stata mantenuta la medesima sede aziendale, codice ATECO prevalente e mezzi/attrezzature.
Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione, con completamento e rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2028.
Spesa massima ammissibile per beneficiario: € 2.260.000, incluse spese accessorie.
Sono ammissibili gli interventi da realizzare sui tetti di fabbricati ad uso produttivo, nella disponibilità del soggetto beneficiario, nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, che prevedano l’installazione di IMPIANTI FOTOVOLTAICI NUOVI, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.
Salvo eccezioni, per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili solo se l’obiettivo è quello di soddisfare il proprio autoconsumo o l’autoconsumo condiviso nel caso di forma aggregata.
I produttori dei moduli fotovoltaici devono essere iscritti al Registro dei Moduli Fotovoltaici di ENEA e ricadere nella Categoria A, B o C.
Per gli impianti fotovoltaici sono ammissibili spese fino a € 1.500/kWp per moduli Categoria B o C registro ENEA e fino a € 1.000/kWp per moduli Categoria A registro ENEA.
Sono ammissibili anche i seguenti interventi facoltativi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
Per i sistemi di accumulo di energia elettrica è previsto un limite di spesa ammissibile pari a 700 €/kWh, ai fini del calcolo del contributo spettante, la spesa massima ammissibile non può eccedere € 50.000.
Qualora siano installati dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile potrà essere riconosciuta in aggiunta una spesa fino a € 10.000.
Per la rimozione e smaltimento dell’amianto, per gli interventi di realizzazione dell’isolamento termico e di un sistema di aerazione sono ammissibili spese fino a 700 €/Kwp per: demolizione e ricostruzione delle coperture, fornitura e messa in opera dei materiali, opere edili-murarie, necessarie alla realizzazione degli interventi.
Per tutti gli interventi sono ammissibili anche spese per: progettazione, asseverazioni e altre spese professionali richieste dal tipo di lavori; elaborazione e presentazione della domanda, direzione lavori e collaudi.
L’incentivo è cumulabile con altri incentivi in conto capitale o conto energia, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento.
Le domande possono essere presentate dal 10 marzo al 9 aprile 2026 e seguiranno con procedura a sportello secondo l’ordine cronologico di invio.
Dotazione finanziaria complessiva: € 789.000.000.