Previsto un CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO pari al 50% delle spese ammissibili.
Contributo massimo: 10.000 €. Investimento minimo: 4.000 €.
Investimento massimo agevolabile: 20.000 €
La misura si rivolge a micro, piccole e medie imprese della Lombardia aventi la sede operativa attiva nelle Camere di Commercio di Brescia, Como, Lecco, Cremona, Mantova, Pavia, Milano, Monza Brianza, Lodi e Varese.
Le imprese che in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti sono ammesse solo per una domanda.
Esclusione: imprese assegnatarie di contributo a valere sul Bando Voucher Digitali 4.0 Lombardia 2024.
Sono ammissibili le spese sostenute e quietanzate dal 15/04/2025 al 27/02/2026, relative a:
a) Consulenza erogata da fornitori qualificati
b) Formazione erogata da fornitori qualificati
c) Investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto.
Sono ammissibili progetti di adozione e introduzione in azienda di tecnologie digitali 4.0, in un’ottica di “doppia transizione” digitale ed ecologica, che riguardino almeno una delle tecnologie di innovazione digitale 4.0:
Nell’ambito del progetto, la spesa indicata per le voci a) e b) deve essere compresa tra il 30% e il 70% del totale delle spese.
Le domande potranno essere presentate dal 6 maggio 2025 al 6 giugno 2025, salvo esaurimento anticipato delle risorse e seguiranno una procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di invio.
Dotazione finanziaria complessiva: 3.398.000 €
Regime de minimis
Lo sportello di presentazione delle domande è chiuso per tutte le province, causa esaurimento delle risorse prenotabili (lista d’attesa inclusa) alle ore 11:43:00 del 6 maggio 2025
I fornitori qualificati dei servizi (consulenza e formazione) devono rientrare in una di queste categorie:
Non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Si precisa inoltre che l’impresa richiedente non può utilizzare fornitori che a loro volta presentano domanda al Bando indicando tra i loro fornitori l’impresa richiedente stessa. In tutti gli altri casi, è invece consentito che un soggetto richiedente il contributo possa figurare anche come fornitore per un’altra impresa richiedente.