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CONTRIBUTI PUBBLICI:
obblighi di trasparenza per le imprese beneficiarie
A partire dal 1° gennaio 2020, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative – in particolare della legge 4 agosto 2017, n. 124 (art. 1, commi da 125 a 129) e successive modifiche del Decreto Crescita del 2019 (Legge 30 aprile 2019, n. 34) – sono previsti specifici obblighi di esposizione in bilancio o sul sito internet per le imprese che nel corso dell’anno hanno ricevuto contributi pubblici superiori ai 10.000 euro complessivi.
Modalità e termini di pubblicazione:
Le informazioni riguardanti i contributi pubblici devono essere pubblicate:
- In nota integrativa del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato: per le imprese obbligate alla redazione di tali documenti.
- Sul sito internet: per le imprese non tenute alla redazione della nota integrativa.
- Sui portali digitali delle associazioni di categoria: per i soggetti che non possiedono un sito internet proprio.
E dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale.
Le informazioni devono essere pubblicate entro il termine di approvazione del bilancio annuale per i contributi pubblici ricevuti nell’anno precedente o entro il 30 giugno dell’anno successivo per chi deve pubblicare sul proprio sito internet o sui portali delle associazioni di categoria.
Sono escluse dalla normativa le agevolazioni fiscali:
- i contributi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria
- gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis iscritti al registro nazionale degli aiuti di Stato, a condizione che l’esistenza di tali aiuti sia dichiarata nella nota integrativa del bilancio o, se non obbligati alla redazione di tale nota, sul proprio sito internet o sui portali delle associazioni di categoria
- erogazioni pubbliche per un importo complessivo inferiore a euro 10.000,00nel periodo considerato
Sanzioni:
L’inosservanza degli obblighi di trasparenza comporta sanzioni pecuniarie pari all’1% dell’erogazione ricevuta, con un minimo di 2.000 euro. Se l’impresa non adempie entro 90 giorni dalla contestazione, è prevista la restituzione integrale delle somme ricevute. Le sanzioni sono irrogate dalle amministrazioni pubbliche competenti che hanno erogato i benefici o dalle amministrazioni vigilanti.
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