NEWS

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO, IN ARRIVO LA SANATORIA

Necessaria per evitare le sanzioni alle imprese

Il Decreto Fiscale appena approvato dal Consiglio dei Ministri ha previsto la possibilità di restituire, senza sanzioni e interessi, il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo ex art. 3 D.L. 145/2013 indebitamente fruito nel quinquennio 2015/2019 dalle Imprese.

Da un lato una norma molto complessa che ha creato molta confusione (alcune imprese potrebbero aver commesso involontariamente degli errori nella predisposizione del fascicolo attestante l’attività ed i costi del credito); dall’altro l’automaticità delle misure che rendono problematica e particolarmente difficile l’attività di controllo degli Uffici periferici dell’Agenzia delle entrate, anche in considerazione della mancata posizione del Ministero dello sviluppo economico (quasi sempre necessaria, ma poco presente) nella fase di valutazione delle attività poste in essere dalle aziende

Il risultato della prima tornata di controlli sulla scorta delle indicazioni fornite dalla circolare 9/E del 20 dicembre 2020, ha visto parecchie aziende soccombere alle rettifiche da parte degli uffici, che hanno spesso seguito la linea dura del recupero comminando la sanzione per credito d’imposta inesistente pari al 100% del credito d’imposta compensato e relativa segnalazione in Procura per il superamento della soglia di punibilità stabilità dall’art. 10 quater del D. Lgs 74/2000.

Tutto ciò premesso il Governo ha quindi ritenuto opportuno ricorrere alla “sanatoria” prevista nel Decreto Fiscale (ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Le aziende, per godere della sanatoria, dovranno però seguire determinati procedimenti e tempistiche, che illustriamo nel nostro articolo:

I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soggetti che nei periodi d’imposta indicati abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.

La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

L’accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta devono inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022, specificando:

  1. il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta,
  2. gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 maggio 2022.

L’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022.

Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo:

  1. Prima rata da corrispondere entro il 16 dicembre 2022
  2. Seconda rata da corrispondere entro il 16 dicembre 2023
  3. Terza rata da corrispondere entro e il 16 dicembre 2024.

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione.

In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi.

La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto.

VERIFICA DEL CREDITO D’IMPOSTA E PREVENZIONE DELLE SANZIONI

I consulenti Pigreco sono a vostra disposizione per una prima consulenza gratuita. Basta compilare il form seguente con i propri dati

    Voglio essere contattato via emailVoglio essere contattato telefonicamente (assicurarsi di aver inserito il recapito telefonico)