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FONDO DI GARANZIA PMI 2023:

Cosa cambia con la Legge di Bilancio

Fondo di garanzia per le PMI: ecco cosa cambia con la legge di bilancio

Il Fondo di garanzia si rivolge a micro, piccole e medie imprese e ai professionisti, per favorirne l’accesso alle fonti finanziarie, oltre ad essere uno strumento fondamentale per le banche e le società di leasing.

Con un livello di accessibilità innalzato a seguito dell’emergenza Covid e della crisi ucraina, consiste nella concessione di una garanzia pubblica affiancandosi o sostituendosi alle garanzie reali a carico delle imprese. Attraverso il ricorso al Fondo è quindi possibile ottenere finanziamenti sugli importi garantiti senza costi di fidejussioni o polizze assicurative.

Con la legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) all’art. 1 comma 392 è stata approvata la proroga fino al 31 dicembre 2023 per il termine finale di applicazione della disciplina transitoria prevista dalla legge di bilancio 2022 in materia di rilascio di garanzie su finanziamenti da parte del fondo di garanzia delle PMI. Inoltre, viene estesa fino al 31 dicembre 2023 anche l’operatività speciale del Fondo PMI a favore delle imprese colpite dalla crisi ucraina. La modifica dell’operatività del regime transitorio e speciale si è resa necessaria in considerazione del perdurare delle esigenze di liquidità e di investimento delle imprese.

Tra i provvedimenti confermati per tutto il 2023:

  • importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro
  • ammissibilità delle imprese beneficiarie rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo
  • garanzia all’80% per tutte le operazioni finanziarie a fronte di investimento, per le operazioni per liquidità a favore di imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo nonché per tutte le tipologie di impresa e di operazione finanziaria alle quali non si applica il modello di valutazione (start up, start-up innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto)
  • garanzia al 60% per le operazioni finanziarie per liquidità a favore di imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione.

Con riferimento alle misure di contrasto agli effetti della crisi ucraina sono prorogate:

  • copertura al 90% per la garanzia diretta e al 100% per la riassicurazione per finanziamenti finalizzati all’efficientamento energetico o alla diversificazione della produzione o del consumo energetici
  • gratuità dell’intervento per le imprese che realizzano gli interventi del precedente punto e che operano in uno o più dei settori particolarmente colpiti dalla crisi (elencati nell’allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01).

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