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FONDO DI GARANZIA PMI:

Le novità introdotte con le nuove disposizioni operative

Fondo di garanzia PMI: cosa cambia con le nuove disposizioni operative

Con il decreto MISE del 3 ottobre 2022 sono state approvate le nuove disposizioni operative del Fondo centrale di garanzia. Tra le novità, la priorità nell’istruttoria alle richieste relative alle operazioni Nuova Sabatini e a quelle a favore di imprese femminili, start-up innovative e incubatori certificati.

Fondo di garanzia PMI, come funziona

Le disposizioni operative del Fondo di garanzia PMI illustrano anzitutto le modalità di intervento dello strumento:

  • garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori, anche in qualità di capofila di pool di soggetti finanziatori;
  • riassicurazione e controgaranzia, su richiesta dei soggetti garanti, anche in qualità di capofila di pool di soggetti garanti.

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari finali, sono ammissibili le imprese che svolgono una qualsiasi attività economica, ad eccezione di quelle rientranti nelle sezioni:

  • K – Attività finanziarie e assicurative, Divisioni 64 e 65;
  • O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;
  • T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
  • U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

In presenza dei requisiti generali di accesso al Fondo individuati dalle disposizioni operative, i beneficiari finali sono ammessi previa valutazione del merito di credito da parte del gestore del Fondo MCC, fatta eccezione per:

  • le start up innovative e gli incubatori certificati qualora:
    – sull’operazione finanziaria non sia acquisita alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria;
    – il soggetto richiedente abbia preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell’impresa o dell’incubatore ne attesta l’iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese
  • i soggetti beneficiari finali in favore dei quali è richiesta la garanzia per le seguenti tipologie di operazioni finanziarie:
    – operazioni di microcredito
    operazioni finanziarie di importo ridotto
    – operazioni finanziarie a rischio tripartito
    – operazioni Resto al Sud.

Le disposizioni operative passano poi a descrivere i requisiti di ammissibilità delle operazioni finanziarie, dettagliando le condizioni per quelle a fronte di investimenti e per le operazioni finanziarie a rischio tripartito, e la misura di copertura della garanzia e della controgaranzia.

L’importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale è pari a euro 2,5 milioni, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate dal medesimo soggetto beneficiario finale in relazione alle operazioni garantite.

Fatta eccezione per le operazioni di finanziamento del rischio, le misure massime di copertura possono essere incrementate, mediante l’utilizzo dei contributi al Fondo previsti dal decreto interministeriale del 26 gennaio 2012, fino:

  • all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, per la garanzia diretta;
  • al 90% dell’importo garantito dal soggetto garante, per la riassicurazione e la controgaranzia.

La garanzia non può avere una durata superiore alla durata dell’operazione finanziaria garantita o, in caso di riassicurazione e/o controgaranzia, alla durata della garanzia rilasciata dal soggetto garante.

Fondo di garanzia, cosa cambia nella procedura di accesso

Le disposizioni operative passano poi a illustrare le modalità per l’invio delle richieste di ammissione alla garanzia al Gestore del Fondo attraverso l’apposita funzionalità del Portale FdG e di istruttoria delle domande.

Il Gestore del Fondo assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai soggetti richiedenti, mediante Portale FdG, nonché ai soggetti finanziatori e ai soggetti beneficiari finali, mediante PEC, il numero di posizione assegnato e il Responsabile dell’unità organizzativa competente per l’istruttoria.

Le proposte di ammissione o di non ammissione sono deliberate dal Consiglio di gestione entro 2 mesi dalla data di arrivo o di completamento della richiesta e, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera, MCC comunica ai soggetti richiedenti, mediante Portale FdG, nonché ai soggetti finanziatori e ai soggetti beneficiari finali, mediante PEC, l’accoglimento o l’esclusione della richiesta.

Per le operazioni finanziarie a fronte di investimenti, nella comunicazione di positivo esito inviata ai soggetti beneficiari finali sono esplicitamente richiamati anche gli obblighi a loro carico per la verifica della realizzazione degli investimenti. Il perfezionamento dell’operazione finanziaria può poi avvenire in un’unica soluzione oppure in più tranches.

Tra le novità delle disposizioni operative 2022 c’è il riconoscimento di una priorità nell’istruttoria e nella delibera per le richieste relative ad operazioni Nuova Sabatini e ad operazioni finanziarie concesse a favore delle imprese femminili e delle start-up innovative e incubatori certificati.

Le imprese femminili, le startup innovative e gli incubatori sono anche esonerati dall’applicazione della commissione una tantum da versare al Fondo insieme a:

  • PMI innovative per le Operazioni Nuova Sabatini
  • beneficiari di operazioni di microcredito
  • beneficiari di operazioni finanziarie diverse dalle operazioni sul capitale di rischio, dalle operazioni di sottoscrizione di mini bond e dagli investimenti in quasi-equity, che:
    – hanno sede legale e/o sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno,
    – sono piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria,
    – sono micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete,
    – sono imprese sociali,
    – sono imprese di autotrasporto.

Per le operazioni sul capitale di rischio, oltre alla commissione una tantum, deve essere versata al Fondo entro il 31 gennaio di ciascun anno una commissione annuale, per ciascuno degli anni di detenzione della partecipazione, nella misura dello 0,25 percento dell’importo garantito per i primi 5 anni e nella misura dello 0,50 percento dell’importo garantito per gli anni successivi.

Ulteriori specifiche sono previste per le operazioni finanziarie nell’ambito delle Sezioni speciali o delle Riserve del Fondo alimentate con fondi europei, a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale Imprese e Competitività 2014-2020. In questi casi tutta la documentazione relativa al progetto di investimento, comprensiva degli elaborati tecnici, deve essere conservata per almeno 3 anni; è inoltre richiesto l’accesso senza limitazioni ai libri contabili e si applicano gli impegni di informazione del pubblico circa la sovvenzione ottenuta, mediante l’esposizione di una targa o di un cartello a seconda della tipologia di investimento.

Leggi anche: Tutte le novità sul Fondo di Garanzia

Fonte: fasi.eu

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