IPERAMMORTAMENTO 2026-2028: ecco le novità dopo la firma del decreto attuativo

IPERAMMORTAMENTO 2026-2028: 

ecco le novità dopo la firma del decreto attuativo

Con la firma di lunedì 4 maggio 2026 da parte del ministro Adolfo Urso (Mimit), la bollinatura della Ragioneria di Stato e la firma del ministro Giancarlo Giorgetti (Mef) possiamo dire che il decreto attuativo ha completato la fase interministeriale. Reste l’esame della Corte dei Conti, il decreto direttoriale che definirà modulistica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si prevede l’apertura della piattaforma telematica del GSE nel mese di giugno.

Le principali novità introdotte sono:

Confermata la rimozione del vincolo di produzione all’interno dello Spazio Economico Europeo dei beni strumentali allegati IV e V oggetto di maggiorazione.  Resta invece il vincolo per i pannelli fotovoltaici, che possono essere scelti unicamente tra quelli iscritti nell’apposito registro ENEA alle lettere b) e c).

Confermato il criterio di competenza (art. 109 TUIR): il decreto chiarisce definitivamente che sono agevolabili gli investimenti per i quali l’ordine sia stato effettuato anche prima del 1° gennaio 2026, a condizione che la consegna del bene avvenga dopo tale data.

Le soglie di investimento per la determinazione dell’entità della maggiorazione sono applicate su base annuale (e non sull’intero orizzonte pluriennale).

La versione finale del decreto esclude dalle agevolazioni i software erogati in modalità cloud, cioè tramite canoni di abbonamento o formule “as-a-service”. Questo perché  i canoni non sono soggetti ad ammortamento tradizionale.

Cambia anche la procedura di accesso e monitoraggio dell’agevolazione. Le imprese dovranno trasmettere cinque comunicazioni obbligatorie attraverso la piattaforma del Gse:

  1. Comunicazione preventiva
  2. Comunicazione di conferma dell’acconto, pari ad almeno il 20%
  3. Comunicazione di completamento degli investimenti e di avvenuta interconnessione entro il 15 novembre 2028
  4. Comunicazione periodica entro il 20 gennaio di ciascun anno
  5. Comunicazione integrativa entro il 30 giugno successivo

Le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura devono essere comprovate da una perizia tecnica asseverata corredata di analisi tecnica. Non è prevista la possibilità di ricorrere ad un’autodichiarazione per gli investimenti inferiori ai 300 mila euro.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da una certificazione contabile rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti.

La producibilità massima dell’impianto non potrà superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva; vengono fissati tetti massimi di costo ammissibile: fino a 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kWp; fino a 940 €/kW per impianti superiori a 1.000 kWp.

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