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Proroga del Temporary Framework

Importante deroga al regime de minimis

Il 18 novembre la Commissione Europea ha adottato una proroga limitata di 6 mesi del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, spostando la sua scadenza da fine 2021 al 30 giugno 2022. Ciò consentirà agli Stati membri, ove necessario, di estendere i propri regimi di sostegno e garantire che le imprese ancora colpite dalla crisi non saranno tagliate fuori improvvisamente dal sostegno necessario.

Perché questa proroga è così importante per le aziende? Perché permette ad esse di ricevere sostegni emessi dallo Stato senza cumularsi con il de minimis, né saranno soggette ai suoi limiti.

Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea esclude, di norma, che Stati membri possano, sotto forma di agevolazioni, aiutare le imprese facente parti della propria nazione.  Sono comunque previste delle eccezioni per importi considerati non in grado di distorcere la concorrenza tra aziende a livello europeo, ed una di queste eccezioni è il regime denominato “de minimis”.

Esso impone una serie di limitazioni, che tuttavia sono state derogate durante il cosiddetto Temporary Framework, a causa della pandemia da Covid-19.

Il Temporary Framework è un periodo di deroga temporanea alle limitazioni espresse dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea nei confronti del regime de minimis.

Durante questo periodo, alcune agevolazioni non verranno considerate come “aiuti di Stato”, e quindi ogni Stato membro può aiutare con agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili o pagamenti le proprie attività imprenditoriali colpite dalla pandemia da Covid-19.

La scadenza del Temporary Framework è stata posticipata al 30 giugno 2022; fino a tal giorno quindi determinati aiuti statali alle imprese non verranno considerati nel regime de minimis.

L’aiuto massimo per ogni impresa sarà inoltre innalzato fino a 2.300.000 € (anziché i precedenti 1.800.000 €).

Gli aiuti concessi devono compensare i danni causati direttamente dalla pandemia di Covid-19, ad esempio, i danni causati direttamente dalle misure restrittive che impediscono al beneficiario di esercitare la sua attività economica o una parte specifica e separabile della sua attività (ad esempio, la chiusura di bar, ristoranti e negozi di prodotti non essenziali) o la cessazione in determinate zone (ad esempio, le restrizioni relative ai voli o ad altre forme di trasporto da o verso determinati punti di partenza o destinazione). Secondo la Commissione, anche le misure di esclusione di alcune categorie di clienti (ad esempio, i turisti,
per quanto riguarda gli hotel, e i partecipanti ai viaggi di istruzione, per quanto riguarda le strutture ricettive destinate ai giovani) rappresentano misure che stabiliscono un nesso diretto tra l’evento eccezionale e i danni causati dall’esclusione di tali categorie di clienti. Tra le misure restrittive che ammettono la
compensazione, rientrano anche quelle che introducono una soglia massima di affluenza in settori specifici o per attività specifiche (ad esempio, attività di intrattenimento, fiere commerciali, eventi sportivi).

Gli altri tipi di aiuti di Stato, volti a porre rimedio in modo più generale alla crisi economica innescata dalla pandemia di Covid-19, consentono agli Stati membri di adottare misure di intervento nell’economia in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato:

  • aiuti di importo limitato, quali sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme;
  • aiuti sotto forma di garanzie statali sui prestiti;
  • aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti;
  • aiuti sotto forma di garanzie e prestiti agevolati veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari;
  • maggiore flessibilità nell’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine
  • il sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus;
  • il sostegno alla costruzione e all’ammodernamento di impianti di prova;
  • il sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia;
  • il sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali e il sostegno mirato sotto forma di contributo ai costi salariali di imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia e che altrimenti dovrebbero licenziare del personale;
  • il sostegno alle startup, in particolare quelle innovative, che svolgono un ruolo fondamentale per la ripresa economica dell’Unione.

Sul sito istituzionale della Commissione europea è disponibile l’elenco, in costante aggiornamento, delle decisioni sugli aiuti di Stato notificati dai diversi Stati membri per fronteggiare l’emergenza e la sintesi dei regimi di aiuti autorizzati per l’Italia nell’ambito del Temporary Framework.

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