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RIVALUTAZIONE DEI BENI AZIENDALI: quest’anno conviene di più

RIVALUTAZIONE DEI BENI: di cosa si tratta e perché conviene

La rivalutazione dei beni d’impresa è stata decisamente potenziata dal Decreto Agosto 2020 che ha introdotto la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni versando solamente il 3% del valore rivalutato.

Può inoltre essere effettuato l’affrancamento versando un’imposta sostitutiva del 10%. La convenienza è ulteriormente data dalla possibilità di ammortizzare i nuovi valori già nella dichiarazione dei redditi 2022 per l’esercizio 2021.

Il costo della rivalutazione può essere rateizzato in 3 anni.

 

BENEFICIARI

Possono accedere alla rivalutazione dei beni d’impresa:

  • società di capitali;
  • società di persone;
  • imprenditori individuali;
  • enti non commerciali.

AGEVOLAZIONE

In caso di SRL o SPA il beneficio netto sarà pari a circa il 25% del valore dei beni rivalutati, ovvero al minor versamento di IRES (24%) e IRAP (3.9%)  detratta l’imposta sostitutiva del 3% che potrà essere versata in 3 rate costanti in tre anni, senza interessi.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene.

BENI RIVALUTABILI

Possono essere oggetto della rivalutazione dei beni d’impresa i beni materiali e immateriali e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

Quindi sono rivalutabili:

  • terreni;
  • fabbricati;
  • impianti;
  • macchinari;
  • attrezzature;
  • marchi;
  • brevetti;
  • partecipazioni in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

Per essere ammissibili i beni devono:

    • figurare nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 per i soggetti solari);
    • essere rivalutati nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari).

 

PERIZIA DI STIMA

Gli amministratori e il collegio sindacale dovranno indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione che non potrà in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.

E’ evidente l’opportunità di dotarsi di una apposita perizia di stima.

SCADENZE

La rivalutazione deve essere fatta nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari).

La rivalutazione ha effetto sin dall’esercizio successivo.

I VANTAGGI DELLA RIVALUTAZIONE:

La nuova rivalutazione quest’anno si presenta particolarmente appetibile per diverse ragioni:

  • E’ possibile optare sia per una rivalutazione meramente contabile (e gratuita), sia per una rivalutazione con effetto fiscale;
  • In caso di riconoscimento fiscale della rivalutazione l’imposta sostitutiva da corrispondere è particolarmente ridotta, pari al 3% sia per i beni ammortizzabili che per i beni non ammortizzabili, da versare in 3 rate annuali senza interessi (ricordiamo che nella precedente formulazione l’imposta sostitutiva ammontava al 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili, le suddette aliquote erano poi state modificate dalla legge di Bilancio 2020 rispettivamente nella misura del 12% e del 10%);
  • Viene meno l’obbligo di rivalutare i beni per “categorie omogenee”: è ora possibile procedere con la rivalutazione distintamente per ciascun bene, lasciando quindi massima flessibilità;
  • I maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva assumono valenza fiscale immediatamente, quindi a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2021. Nel dettaglio il valore fiscale è immediatamente riconosciuto per:
    • la deduzione dei maggiori ammortamenti (recuperando ires e irap per un 27,9%);
    • per l’incremento del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione ex art. 102 c.6 del TUIR;
    • per l’incremento dei valori da assumere nell’applicazione del test di comodo (per le società non operative) ex art. 30 L. 724/94.

È invece previsto un periodo di moratoria fiscale in caso di cessione dei beni oggetto di rivalutazione. In tal caso le plusvalenze e/o minusvalenze vanno calcolate considerando i maggiori valori solo se la cessione è realizzata dal quarto esercizio successivo dalla rivalutazione (quindi a far data dal 01.01.2024).

  • Il riconoscimento fiscale immediato della rivalutazione evita il disallineamento temporaneo civile-fiscale degli ammortamenti, semplificando la gestione contabile.
  • un Rafforzamento patrimoniale: Dal punto di vista civilistico, la rivalutazione comporta il vantaggio di far emergere un maggior patrimonio netto, con l’iscrizione della riserva di rivalutazione, da utilizzare sia per la copertura di eventuali perdite senza la necessità di abbattimenti del capitale o di nuovi apporti dei soci, sia per migliorare il proprio rating creditizio. Da questo punto di vista la rivalutazione verrà certamente valutata dalle imprese che si attendono perdite gestionali generate dall’emergenza Covid-19 (rimane il fatto che un’impresa in perdita, per poter accedere alla rivalutazione, deve comunque verificare che il maggior valore delle immobilizzazioni possa essere recuperato).

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