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Nuovo Patent Box e cumulabilità credito imposta R&S

Le modifiche tra vecchio e nuovo Patent Box 

L’agevolazione conosciuta come patent box ha subìto una decisa modifica nel il c.d. Decreto fiscale 2021 (D.L. 146/2021). Questo importante aggiornamento ha sostituito la vecchia versione (valida fino al 21 10 2022) del patent box, ammettendo inoltre un regime transitorio, valido unicamente per chi abbia già effettuato opzione alla data del 22 10 2022.

In attesa del voto degli emendamenti presentati in commissione Finanze a Palazzo Madama, di seguito mostreremo le modifiche del Patent Box, ricordandovi che offriamo inoltre un consulenza gratuita riguardante i vostri progetti (richiedibile tramite mail info@pigrecosrl.it o via telefono 030 73 19 21).

Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica (sono incluse anche le imprese individuali), a condizione che:

— operino nel territorio dello Stato;

— svolgano un’attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla produzione di beni “agevolabili”.

L’agevolazione consiste nella maggiorazione del 90%, ai fini delle imposte sui redditi, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni agevolabili.

Punto di grande interesse della nuova disciplina è la reintroduzione dei marchi di impresa, abolita nel precedente regime a partire dal 2017.

Vecchio regime (valido fino al 21 ottobre 2022) Nuovo regime
— Software protetto da copyright;

— Software protetto da copyright;

— Brevetti industriali;

— Brevetti industriali;

— Disegni e modelli;

— Disegni e modelli;

— Processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili; — Processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili;
X — Marchi d’impresa;
Vecchio regime (valido fino al 21 ottobre 2022) Nuovo regime
— Cumulabili;

— Non cumulabili. I beneficiari del nuovo Patent box non possono fruire, per l’intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo;

L’opzione ha durata di cinque periodi di imposta durante i quali è irrevocabile, ma è rinnovabile.

Tra i diversi aspetti sui quali il decreto legge dovrà fare necessariamente chiarezza, ci si focalizzerà in particolar modo sui criteri per l’esatta identificazione dei costi agevolabili, anche in virtù del comma 9, che esclude la cumulabilità tra Patent Box e Credito di Imposta Ricerca e Sviluppo per i medesimi costi. Il calcolo di convenienza tra i due regimi, oltre ai chiarimenti dei temi sopra esposti, dipende da numerose variabili: di certo il nuovo regime rappresenta una semplificazione rispetto alla precedente metodologia di calcolo del beneficio,  con una conseguente “maggior certezza e celerità nella fruizione del beneficio”.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL NUOVO PATENT BOX

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