Le agevolazioni per le assunzioni
AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI UNDER 36
Cosa sono le agevolazioni under 36
Si tratta di uno sgravio contributivo triennale pari al 100% dei contributi previdenziali – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di € 6.000.
E’ rivolto a tutti i datori di lavoro (esclusi apprendistati e contratti di lavoro domestico, intermittente e occasionale) che assumono lavoratori con età inferiore a 36 anni, senza aver mai intrapreso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Come richiedere l’incentivo di lavoratori under 36
È necessario fare ricorso all’INPS e monitorando il sito dell’istituto nella sezione apposita è possibile verificarne la sussistenza.
AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI OVER 50
La Legge Fornero ed i suoi beneficiari
Si tratta di un’agevolazione per le assunzioni di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, prevedendo la riduzione del 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro (esclusi quelli per il lavoro domestico ed intermittente).
L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, fino a un massimo di 12 mesi.
È possibile aggiungere un ulteriore bonus introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, in riferimento alle donne.
Modalità di accesso e di erogazione degli incentivi proposti nella Legge Fornero
È necessario inviare una comunicazione all’INPS per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione).
Coloro che hanno già utilizzato il modulo “92-2012” non devono rifare domanda. La comunicazione precedentemente inoltrata rimane valida per beneficiare dell’esonero in misura pari al 100%.
Le modalità indicate dall’INPS per accedere all’agevolazione sono valide solo per gli eventi incentivabili effettuati nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, per il successivo periodo verranno pubblicate successive informazioni.
AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI DONNE: BONUS DONNA E LA LEGGE DI BILANCIO 2021
Cos’è il bonus donna ed i suoi beneficiari
Si tratta di un incentivo destinato alle donne che rientrano in determinate casistiche, prevedendo una riduzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di € 6.000.
Ne possono usufruire tutti i datori di lavoro (esclusi quelli per il lavoro domestico), che vogliano assumere donne:
- di qualsiasi età e non titolari di un rapporto di lavoro da almeno 24 mesi;
- over 50 e non titolari di un rapporto di lavoro da almeno 12 mesi;
- di qualsiasi età e non titolari di un rapporto di lavoro da almeno 6 mesi e risiedenti in aree svantaggiate o che andranno a svolgere una professione appartenente ad un settore economico con un’accentuata disparità occupazionale di genere.
Gli incentivi per i rapporti di lavoro determinato, indeterminato e quelli determinati trasformati a tempo indeterminato sono beneficiabili rispettivamente per 12 mesi i primi ed i restanti due per 18 mesi.
Modalità di accesso e di erogazione del bonus donna
È necessario inviare una comunicazione all’INPS per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione).
Coloro che hanno già utilizzato il modulo “92-2012” non devono rifare domanda. La comunicazione precedentemente inoltrata rimane valida per beneficiare dell’esonero in misura pari al 100%.
Le modalità indicate dall’INPS per accedere all’agevolazione sono valide solo per gli eventi incentivabili effettuati nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, per il successivo periodo verranno pubblicate successive informazioni.
OPPURE:
Le modalità previste per la richiesta dell’incentivo sono le stesse in riferimento alle assunzioni per i lavoratori over 50.
Sostituzione lavoratrici in maternità
Le aziende che procedono all’assunzione di personale mediante contratto a tempo determinato per la sostituzione di dipendenti assenti in congedo di maternità hanno il diritto ad una riduzione dei contributi INPS e dei premi INAIL pari al 50%.
La riduzione dei contributi è applicabile fino a quando il bambino compie il primo anno di età, per i datori di lavoro con meno 20 dipendenti; per un periodo massimo di 12 mesi per tutti i datori di lavoro.
È ammesso per lo sgravio un periodo di affiancamento tra sostituto e sostituito sia prima che dopo l’assenza.