Approfondimento
Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, Innovazione e Design
Di cosa si tratta
Il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design è la misura, prevista dal piano Transizione 4.0, che si pone l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolandone gli investimenti in tale ambito e favorendo i processi di transizione digitale e sostenibilità .
Beneficiari
Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese del territorio nazionale, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
La fruizione del beneficio è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Entità del contributo e attività ammissibili
L’aliquota del credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design varia in base al tipo di investimento e all’anno. Nello specifico:
Attività di ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale:
- 2020: pari al 12%, per investimenti fino a 3 milioni
- 2021-2022: pari al 20% per investimenti fino a 4 milioni
- 2023: pari al 10% per investimenti fino a 5 milioni
- 2024-2031: pari al 10% per investimenti fino a 5 milioni
Attività di innovazione tecnologica:
- 2020: pari al 6% per investimenti fino a 1.5 milioni
- 2021-2022: pari al 10% per investimenti fino a 2 milioni
- 2023: pari al 10% per investimenti fino a 2 milioni
- 2024-2025: pari al 5% per investimenti fino a 2 milioni
Attività di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica:
- 2020: pari al 10% per investimenti fino a 1.5 milioni
- 2021-2022: pari al 15% per investimenti fino a 2 milioni
- 2023: pari al 10% per investimenti fino a 4 milioni
- 2024-2025: pari al 5% per investimenti fino a 4 milioni
Attività di ideazione estetica e design:
- 2020: pari al 6% per investimenti fino a 1.5 milioni
- 2021-2022: pari al 10% per investimenti fino a 2 milioni
- 2023: pari al 10% per investimenti fino a 2 milioni
- 2024-2025: pari al 5% per investimenti fino a 2 milioni
Certificazione preventiva
È stato regolato da DPCM il funzionamento delle certificazioni preventive (che entreranno in vigore a partire dal 2024) atte a qualificare come idonee le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di design e di ideazione estetica svolte dalle imprese, ai fini della fruizione del credito d’imposta. I soggetti che potranno rilasciare tale certificazione dovranno essere iscritti all’Albo dei certificatori accreditato, di cui potranno far parte:
- persone fisiche con ideone laurea, che nei 3 anni precedenti abbiano valutato almeno 15 progetti;
- imprese che erogano servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;
- centro di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 o certificati ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2017;
- competence center;
- poli europei per l’innovazione digitale
- università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
Riversamento spontaneo
Relativamente ai progetti di ricerca e sviluppo delle annualità 2015-2019, le imprese che hanno indebitamente utilizzato in compensazione i crediti d’imposta, possono regolarizzare la loro posizione riversando il credito utilizzato, senza applicazione di sanzione e interessi, entro il 30 giugno 2024.
Credito d’Imposta e Patent Box
Con la circolare 5/E/2023, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che se i medesimi costi ammissibili per il credito d’imposta sono riferibili anche a una delle attività rilevanti per il riconoscimento del nuovo Patent Box e l’impresa beneficiaria ha deciso di avvalersi del meccanismo premiale (prendendo in considerazione le spese sostenute negli 8 esercizi precedenti), i costi per la determinazione del credito d’imposta per attività in ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica e design devono essere riconsiderati.
Il credito d’imposta calcolato in tali anni passati deve essere ricalcolato sulla base dei costi “nettizzati”, ovvero al netto dell’imposta sui redditi e dell’IRAP riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent Box.
La riduzione della base di calcolo relativa al beneficio del Patent Box è applicabile solo a partire dall’esercizio 2020.