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Cumulabilità tra incentivi e PNRR

Aggiornata anche la faq n.8 relativa alla cumulabilità delle agevolazioni concesse da Simest con altre agevolazioni pubbliche.

La Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 fornisce gli attesi chiarimenti in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative, al fine di scongiurare dubbi ed incertezze nell’attuazione degli interventi previsti all’interno del PNRR e finanziati dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF).

Per prima cosa bisogna specificare che le due nozioni sopra indicate si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili.

Il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubblico anche di diversa natura.

Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento.

Tale fattispecie è prevista e consentita nell’ambito dei PNRR dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: “Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione”.

È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “…a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento).

Esempio: se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.

Aggiornata la faq n.8 relativa alla cumulabilità delle agevolazioni concesse dal Fondo 394/81 Simest con altre agevolazioni pubbliche

La Delibera Quadro e le Circolari operative PNRR impongono il rispetto dell’obbligo di assenza del “doppio finanziamento” (ossia il divieto di doppia copertura dei medesimi costi/spese), lasciando invece aperta la possibilità, per costi diversi o diverse quote parti del costo di uno stesso bene/progetto di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziarie pubbliche.

Esempio cumulabilità finanziamenti Simest: se acquisto un bene dal valore di 1 milione posso coprire 300.000 € con il finanziamento PNRR SIMEST (contributo a fondo perduto + finanziamento a tasso agevolato) e i restanti 700.000 € (ossia la parte del costo non finanziata da SIMEST) con altre agevolazioni pubbliche. Non potrò invece duplicare il sostegno finanziario da fonti di finanziamento pubblico sui 300.000 € finanziati da SIMEST.

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