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DECRETO SOSTEGNO: è in arrivo un contributo a fondo perduto
LA NOVITA’ ARRIVA DAL “DECRETO SOSTEGNO”
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato ufficialmente in vigore il 23 marzo 2021 il DL n. 41/2021 c.d. “Decreto Sostegno” che contiene “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza COVID-19”.
Tra le misure più attese, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli “operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica“.
BENEFICIARI
L’agevolazione spetta alle imprese e ai titolari di P.IVA a prescindere da quale sia l’attività esercitata (codice Ateco) purché abbiano subito un calo del fatturato medio mensile 2020 rispetto a quello 2019 pari almeno al 30%.
Tale riduzione va individuata sulla base della media mensile anziché sul fatturato di specifiche mensilità.
L’ammontare dei ricavi 2019 non può superare inoltre i 10 milioni di euro.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato.
COME CALCOLARE I FATTURATI/CORRISPETTIVI
Per individuare l’importo dei corrispettivi va fatto riferimento alla data di effettuazione delle operazioni (cessione di beni / prestazione di servizi).
In particolare, come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 15/E, vanno considerate le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche del 2019 / 2020, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.
- vanno considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra l’01/01 e il 31/12 degli anni di riferimento (2019 / 2020) comprese le fatture differite emesse nel mese di gennaio dell’anno successivo relative a operazioni effettuate nel mese di dicembre;
- va tenuto conto delle note variazione di cui all’art. 26, DPR n. 633/72 con data compresa nei mesi di riferimento del 2019 / 2020;
- i commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 devono considerare l’ammontare complessivo dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nei mesi di riferimento del 2019 / 2020;
- concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- per i soggetti che effettuano operazioni non rilevanti ai fini IVA (ad esempio cessioni di tabacchi, giornali e riviste) all’ammontare delle operazioni fatturate / corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.
IL CONTRIBUTO
Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2020.
La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.
Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, “per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020”, per un importo:
- non superiore a € 150.000;
- non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche ed € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 la media mensile va determinata con riferimento ai mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA (es. partita IVA attivata nel mese di febbraio 2019: ai fini della media vanno considerati i mesi da marzo a dicembre 2019).
NB: il contributo rileva ai fini del “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Il contributo NON è soggetto a tassazione ai fini IRPEF/IRES/IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto previa presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda.
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021 e può essere presentata direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato all’invio telematico delle dichiarazioni con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.
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