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Fondo di garanzia PMI

Verso la normalità: tutti i cambiamenti e le novità

L’uscita dalla disciplina derogatoria avverrà progressivamente: fino alla fine del 2022 sarà, infatti, in vigore una regolamentazione transitoria: dopo oltre due anni dalla sua istituzione, il regime straordinario del Fondo di garanzia PMI arriva al capolinea; le misure emergenziali si applicheranno a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022. Il cambio di regole è illustrato dal Mediocredito Centrale (MCC) con la circolare 24 maggio 2022, n. 4.

Tra le misure che usciranno di scena figura la gratuità per tutte le garanzie rilasciate su finanziamenti a sostegno di esigenze di liquidità derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia (art. 8, c. 1, lett. b). D.L. 17/2022).

Per le garanzie rilasciate oltre il 30 giugno 2022 non troveranno più applicazione anche le seguenti disposizioni

  • innalzamento delle percentuali di copertura in garanzia diretta e in riassicurazione/controgaranzia;
  • estensione della durata delle garanzie concesse;
  • cumulabilità della garanzia del Fondo, rilasciata ai sensi del “regime de minimis” o del “regime “d’esenzione”, con la garanzia di un confidi o altro soggetto garante rilasciata su risorse proprie, ai fini dell’ottenimento di una copertura pari al 100% del finanziamento;
  • ammissibilità delle operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento su stessa banca/gruppo bancario di operazioni non già garantite dal Fondo;
  • conferma d’ufficio della garanzia in caso di sospensione del pagamento delle rate o allungamento della durata dei finanziamenti;
  • concessione della garanzia senza applicazione del modello di valutazione del Fondo. Per le richieste di ammissione presentate dalle imprese start-up, la concessione della garanzia avviene senza la valutazione del business plan e dei bilanci previsionali, senza l’applicazione dei vincoli in termini di finalità e di rapporto mezzi propri/investimento;
  • ammissibilità delle imprese beneficiarie che: presentano esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; sono state ammesse, in data successiva al 31 dicembre 2019, alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato un piano di rientro;
  • non applicabilità della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite;
  • cumulabilità della garanzia del Fondo con altre garanzie di tipo reale per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, aventi una durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro;
  • incremento del 50% della quota di tranche junior coperta dal Fondo per garanzie rilasciate su portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori e filiere colpiti dall’epidemia;
  • proroga di 3 mesi per tutti gli adempimenti amministrativi;
  • ammissibilità, in garanzia diretta, delle operazioni già perfezionate;
  • ammissibilità delle imprese che hanno ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà.

Con il 30 giugno scadrà anche parte della disciplina straordinaria per i piccoli prestiti fino a 30.000 euro. Dal 1° luglio 2022, cessa l’operatività della misura anche nei confronti degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Non si potrà quindi più richiedere di adeguare l’importo entro il limite massimo di 30.000 euro.

Anche oltre il 30 giugno 2022, invece, resta possibile:

  • adeguare la durata entro il limite massimo dei 15 anni delle operazioni garantite;
  • richiedere sui finanziamenti garantiti, il cui termine iniziale di rimborso del capitale è previsto nel corso del 2022, un prolungamento non superiore a 6 mesi del periodo di preammortamento.

La conclusione del regime speciale del Fondo non comporta però l’immediata applicabilità del regime ordinario. Si aprirà infatti una fase di transizione, la cui disciplina è dettata dalla legge di Bilancio 2022. Le nuove disposizioni si applicheranno a tutte le operazioni presentate/completate a far data dal 24 giugno 2022 e deliberate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Nella fase transitoria, resta confermato a 5 milioni di euro l’importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria.

Fino alla fine del 2022, poi, saranno ammissibili le imprese beneficiarie rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo. La fascia di valutazione dell’impresa beneficiaria sarà definita attraverso l’applicazione modello di valutazione del Fondo, il quale dovrà essere necessariamente alimentato, in fase di presentazione della richiesta di ammissione, sia con i dati economico-finanziari che con i dati andamentali dell’impresa beneficiaria.

Il regime transitorio si caratterizza inoltre per una copertura più alta per i prestiti destinati a investimenti e a supporto della liquidità per le imprese a maggior rischio:

  • in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimento, la garanzia sarà pari all’80%;
  • per le operazioni di riassicurazione, la copertura del Fondo sarà concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%;
  • per le operazioni finanziarie concesse a esigenze di liquidità, invece, le garanzie saranno pari:
    – all’80% in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione. Con riferimento alle operazioni di riassicurazione, la copertura del Fondo sarà concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da questi ultimi non sia superiore all’80%;
    – al 60% in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione (la misura massima del 60% rappresenta il valore massimo che può assumere il prodotto tra la copertura offerta dal Fondo e quella offerta dal soggetto garante, che comunque non potrà mai essere superiore all’80%).
  • Per tutti i tipi di finanziamento, la misura della controgaranzia sarà pari al 100% della quota dell’importo garantito dal soggetto garante qualora lo stesso sia autorizzato ai sensi dell’articolo 1, lettera ccc), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 marzo 2017 ovvero pari alla riassicurazione qualora lo stesso non sia autorizzato.

Nel recente potenziamento dell’intervento del Fondo di garanzia PMI ad opera del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), in particolare, l’articolo 16 prevede che la garanzia del Fondo PMI, previa approvazione della Commissione Europea, possa arrivare al 90% per i finanziamenti:

  • concessi successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 31 dicembre 2022;
  • finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici.

La garanzia sarà concessa:

  • entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali (qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
  • a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei 26 settori indicati nell’allegato I del Temporary Framework crisi Ucraina-Russia.

 

(Fonte: Ipsoa)

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