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INDUSTRIA 5.0:

Approvato il nuovo credito d’imposta a sostegno dei processi di transizione digitale ed energetica delle imprese

Il 26 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto PNRR contenente l’articolo 41 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, nel quale sono riportate le regole del nuovo Piano Industria 5.0, progettato per sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese.

In attesa del testo definitivo, vediamo insieme il testo della norma: a chi spetta, quali sono i beni strumentali ammessi, quali le aliquote, quando è possibile avere l’ulteriore maggiorazione del 40% sui pannelli fotovoltaici, come si calcola il risparmio energetico, come si fruisce dell’incentivo.

Beneficiari:

Il piano è dedicato a tutte le imprese, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale, che effettuino investimenti in beni materiali e/o immateriali nuovi, nell’ambito di progetti di innovazione, che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Progetti ammissibili all’Industria 5.0:

Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali previsti nell’Allegato A e Allegato B del piano Transizione 4.0, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che questi siano inseriti in un progetto di innovazione che consenta, tramite gli stessi, una riduzione dei consumi energetici pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.

In modo particolare, l’Allegato B, dedicato ai software, viene ampliato, prevedendo l’ammissibilità anche di:

  • software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Il piano Transizione 4.0 resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che non generano risparmio, oppure che generano risparmio sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0.

FOTOVOLTAICO:

Per quanto riguarda autoconsumo e autoproduzione, la premessa è che questi investimenti devono comunque far parte di un progetto di innovazione che preveda l’acquisto di beni strumentali. Se questi progetti siano di valore superiore ai 40.000 euro, è previsto anche il credito d’imposta per i “Beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta”.

Per i moduli fotovoltaici è prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia (articolo 12, comma 1, lettere b e c del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181), cioè

  • 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
  • 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

Si arriva così a un incentivo potenziale del 63% (45% di aliquota massima del Transizione 5.0 con la maggiorazione del 140% della base imponibile). La maggiorazione si applicherà sulla sola parte relativa ai pannelli fotovoltaici.

FORMAZIONE:

Le spese per la formazione del personale, sono ammesse solo se finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali (fino a un massimo di 300 mila euro). Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Le aliquote:

Le aliquote sono complessivamente 9 e sono ripartite in base alla riduzione dei consumi energetici conseguiti attraverso l’investimento:

Nel caso di una riduzione superiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione superiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono:

  • 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Nel caso di una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento,

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Nel caso di una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote diventano

  • 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Come si calcola il risparmio energetico:

Il testo della norma spiega che la riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Nel caso di imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17. Nel decreto attuativo saranno infatti definiti dei numeri medi di riferimento per i diversi scenari in base ai quali parametrare il risparmio energetico garantito dall’investimento.

Gli oneri documentali:

Per accedere all’agevolazione, le imprese dovranno produrre:

  • (prima di effettuare l’investimento) una certificazione ex ante e presentare una comunicazione ex ante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy
  • (dopo aver effettuato l’investimento) una certificazione ex post e presentare una comunicazione ex post al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Infine, occorrerà un’ultima certificazione a cura del revisore dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti potranno aggiungere 5.000 euro al credito d’imposta per mitigare l’impatto di questa ulteriore spesa.

Le due certificazioni dovranno essere rilasciate da un valutatore indipendente (la lista sarà disposta dal futuro decreto attuativo) e riguarderanno invece rispettivamente l’ammissibilità e il completamento degli investimenti:

  • la certificazione ex ante deve attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4 (beni materiali e immateriali, non quindi la parte dell’autoproduzione e autoconsumo).
  • la certificazione ex post deve attestare “l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.

Anche l’interconnessione dovrà far parte di questa certificazione, indipendentemente dal valore dei beni (non basterà l’auto-dichiarazione sotto i 300.000 euro come avviene nel piano Transizione 4.0).

Solo le piccole e medie imprese potranno aggiungere al credito d’imposta anche le spese sostenute per la certificazione fino a un massimo di 10.000 euro.

In dettaglio, le attività in ordine cronologico da compiere dovrebbero essere le seguenti:

  • Definire il progetto di investimento
  • Ottenere la certificazione ex ante dei consumi energetici
  • Effettuare la comunicazione ex ante al Ministero
  • Avviare e completare l’investimento
  • Interconnettere i beni 4.0
  • Ottenere la certificazione ex post sia dei consumi energetici sia della 4.0
  • Effettuare la comunicazione ex post al Ministero
  • Attendere il decreto di concessione
  • Una volta ottenuto il decreto, attendere ulteriori 10 giorni
  • Fruire del credito d’imposta in compensazione F24
  • Ottenere la certificazione del revisore dei conti

Come si fruisce dell’incentivo e come si accede all’Industria 5.0:

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 entro la data del 31 dicembre 2025.

L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge. Il decreto attuativo disciplinerà i contenuti e le modalità di presentazione delle comunicazioni ex ante ed ex post, le modalità delle certificazioni ex ante ed ex post, i requisiti dei soggetti titolati a redigere le certificazioni.

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