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INTERCONNESSIONE DEI BENI DOPO L’ENTRATA IN FUNZIONE
Risposta Agenzia delle Entrate n. 394 del 08/06/21
I MACCHINARI DEVONO POSSEDERE TUTTI I REQUISITI 4.0 AL MOMENTO DELLA MESSA IN FUNZIONE?
Con la risposta all’interpello n. 394 dell’8 giugno, l’Agenzia delle Entrate, su parere tecnico reso dal Mise, ha approfondito il tema dell’interconnessione dei beni strumentali 4.0 in uno o più periodi d’imposta successivi a quello di effettuazione dell’investimento ed entrata in funzione, operando un rilevante distinguo in base alle motivazioni da cui l’interconnessione “tardiva” può dipendere.
Il requisito di interconnessione, da sempre cruciale per l’ammissibilità alle agevolazioni previste per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il paradigma 4.0, dipende:
- sia da caratteristiche intrinseche del bene ovvero da una predisposizione allo scambio bidirezionale di dati;
- sia dalle caratteristiche del sistema informativo del beneficiario dell’agevolazione.
L’interconnessione può essere legittimamente realizzata dall’impresa anche in un momento successivo all’effettuazione dell’investimento e all’entrata in funzione del bene, comportando lo slittamento temporale del momento di decorrenza della fruizione dell’agevolazione.
Diversa è la fattispecie in cui un bene acquisito non sia in possesso delle caratteristiche intrinseche atte a favorire l’interconnessione e l’integrazione al momento della sua messa in funzione.
Se l’implementazione dei dispositivi/sensori/software atti a trasformarlo in 4.0 avviene successivamente alla messa in funzione del bene, è possibile fruire del beneficio esclusivamente sull’importo di tale componente aggiuntiva.
Il bene inizialmente acquistato, in questo caso non può fruire dell’agevolazione poiché nella sua configurazione originaria non disponeva delle caratteristiche intrinseche 4.0 per rispettare i requisiti previsti dalla normativa.
L’AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta beni strumentali è un’agevolazione che permette alle imprese italiane di abbattere fino al 50% il costo sostenuto per l’acquisto dei beni di cui all’allegato A alla legge n. 232 del 2016, ovvero tutti quei beni, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, tra i quali possono rientrare:
- Macchinari il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, ecc.:
- Macchine utensili per asportazione. In tale contesto si fa riferimento a tutte le macchine atte alla trasformazione di pezzi, indipendentemente dal materiale lavorato (metallo, compositi, marmo, polimeri, legno, ceramica, ecc.). Ne sono un esempio torni a CN, centri di lavoro, centri di rettifica, ecc.;
- Macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime. In questo caso, si intendono macchine e impianti impiegati nell’industria manifatturiera discreta, nell’industria di processo e in quella di trasformazione che devono essere dotati di proprietà di riconfigurabilità o flessibilità;
- Macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali. Si intendono tutte quelle macchine che eseguono la deformazione plastica operanti sia a freddo che a caldo. Ne sono un esempio presse, punzonatrici a CN, laminatoi, pannellatrici, trafilatrici, ecc.;
- Robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
- Macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi (es. carrelli elevatori, sollevatori, carriponte, gru mobili, gru a portale), dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati
- Magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica
- Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»
Vista la specificità dell’argomento, la norma prevede che venga obbligatoriamente redatta una perizia tecnica asseverata che confermi i requisiti del bene acquistato per investimenti superiori ai 300.000€.
Noi consigliamo comunque di produrla per tutti i beni 4.0 acquistati.
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE NECESSARIE?
Affinché i beni di cui all’allegato A alla legge n. 232 del 2016 siano considerabili 4.0, devono possedere tutte le seguenti caratteristiche:
- Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller),
- Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program,
- Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,
- Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,
- Rispondenza ai piu’ recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
- Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,
- Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattivita’ alle derive di processo,
- Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
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