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TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE

Gli obblighi delle imprese

QUALI SONO LE MODALITA’ CON CUI LE IMPRESE POSSONO DARE EVIDENZA DEI CONTRIBUTI RICEVUTI?

A partire dal 1° gennaio 2020 è entrato in vigore il regolamento previsto dalla legge per il mercato e la concorrenza del 2017 (Legge 4 agosto 2017, n. 124) con decorrenza 1/1/2018 e successivamente modificata dal Decreto Crescita del 2019 (Legge 30 aprile 2019, n. 34).

La norma introduce sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza per le erogazioni pubbliche.

CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI  E COME FARE A DARE EVIDENZA DELLE AGEVOLAZIONI RICEVUTE?

L’obbligo è previsto per le imprese iscritte al registro imprese e che esercitano le seguenti attività:

  1. industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  2. intermediaria nella circolazione dei beni;
  3. trasporto per terra, per acqua o per aria;
  4. bancaria o assicurativa;
  5. ausiliarie delle precedenti.

Le agevolazioni vanno riportate nella nota integrativa del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio consolidato.

I soggetti che non sono tenuti alla redazione della nota integrativa possono dare evidenza dei contributi sul proprio sito internet nelle modalità che ritengono più opportune.

Nel caso in cui un’azienda non abbia un sito internet, dovrà pubblicare gli aiuti ricevuti sulla piattaforma messa a disposizione dall’associazione di categoria di riferimento.

QUALI SONO LE SCADENZE?

Le imprese dovranno assolvere agli obblighi:

  • Entro il termine di approvazione del bilancio annuale per i contributi incassati nell’anno precedente (criterio di cassa)

oppure

  • Entro il 30 Giugno dell’anno successivo all’erogazione per i soggetti che devono pubblicare sul sito internet proprio o delle associazioni

Le imprese che non adempieranno entro i termini alla pubblicazione delle informazioni, verranno sanzionate per un importo pari all’1% dell’erogazione ricevuta (sanzione minima: 2.000 €) e verranno costrette al rispetto degli obblighi di trasparenza.

ESCLUSIONI

Sono escluse dall’obbligo di pubblicazione, le seguenti erogazioni:

  • Agevolazioni fiscali, contributi attribuiti in generale a qualsiasi soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento;
  • Erogazioni pubbliche di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria;
  • Aiuti di Stato e aiuti de minimis iscritti al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
  • Erogazioni pubbliche per un importo complessivo inferiore a euro 10.000,00 nel periodo considerato.

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI AL NUMERO 030.731921 OPPURE VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO: info@pigrecosrl.it