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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO:

istituito l’Albo dei Certificatori

È attivo dal 1° gennaio 2024. l’Albo dei Certificatori.

Questa iniziativa, inizialmente introdotta con il Decreto Legislativo sulle semplificazioni fiscali nel giugno 2022, rappresenta un significativo passo avanti verso la semplificazione burocratica e la sicurezza fiscale per le imprese.

Albo Certificatori crediti ricerca e sviluppo: che cos’è e chi può iscriversi

L’obiettivo principale dell’Albo dei Certificatori è quello di fornire un meccanismo di certificazione preventiva per le aziende che investono in ricerca e sviluppo. La certificazione diventa quindi vincolante per l’Amministrazione Finanziaria, a meno che non si verifichino rappresentazioni errate dei fatti, per i soggetti che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili ai fini del riconoscimento dei crediti d’imposta.

La certificazione è finalizzata ad attestare: la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio; la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica.

Il DPCM del 15 settembre, pubblicato in GU n. 258 del 4 novembre, fissa le modalità, i criteri ed i requisiti per l’iscrizione all’Albo dei certificatori, abilitati al rilascio delle certificazioni del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design (art. 1, commi 200, 201 e 202 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e ss. m. ii.).

Potranno presentare domanda di iscrizione all’Albo le persone fisiche che dichiarino:

  • Di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per relati indicati nell’art. 94, comma 1, del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III ed all’art. 640, comma 1, del codice penale, nonché che sussistano le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo;
  • Di aver svolto, nei 3 anni precedenti, comprovate ed idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti collegati all’erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
  • La pendenza, al momento della presentazione della domanda, di procedimenti per i reati richiamati al punto 1, ovvero di atti impositivi anche non resisi definitivi dell’Amministrazione finanziaria, ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.

Inoltre, possono presentare domanda le imprese svolgenti professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che soddisfino i 3 requisiti sopra menzionati e che:

  • Abbiano sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale e siano iscritte al Registro delle imprese;
  • Non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, fatta salva l’applicazione dell’articolo 94, comma 5, lettera d) ultimo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
  • Non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Possono, altresì, presentare domanda di iscrizione all’Albo dei certificatori, purché in possesso dei requisiti di cui sopra, in quanto compatibili:

  • I centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017;
  • I centri di competenza ad alta specializzazione, ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018;
  • I poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence) selezionati a valle delle call ristrette della Commissione europea e definiti all’articolo 2, punto 5), del regolamento (Ue) 694/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il Programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 e abroga la decisione (Ue) 2240/2015;
  • Le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

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