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GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI:

la nuova legge per l’imprenditoria giovanile in agricoltura

Entra in vigore il 10 aprile la nuova legge per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.72 il 26 marzo.

Gli obiettivi della nuova Legge 36/2024 sono la promozione e il sostegno ai giovani imprenditori nel settore agricolo, la promozione del l’insediamento e la permanenza dei giovani, anche attraverso il ricambio generazionale.

Agevolazioni fiscali per under 41 in agricoltura

La legge, i 18 articoli, disciplina gli incentivi per l’insediamento (articoli 4 e 5) e la permanenza (articoli 6 e 7) dei giovani in agricoltura.

Diverse le agevolazioni fiscali dedicate ai giovani imprenditori agricoli, così definiti fino a 41 anni di età.

Nel caso di società di persone o società cooperative, almeno la metà dei soci deve essere costituita da imprenditori agricoli maggiorenni che non hanno ancora compiuto 41 anni.

Per le società di capitali, almeno la metà del capitale sociale è sottoscritta da imprenditori agricoli con i sopra descritti requisiti di età, e gli organi di amministrazione sono composti, per almeno la metà dai medesimi soggetti.

Introdotta una flat tax del 12,5% per i primi cinque anni di attività dell’impresa agricola. Il titolare non deve aver esercitato nei tre anni precedenti un’altra attività di impresa agricola.

Imposte di registro, ipotecaria e catastale ridotte del 40% per acquisto o permuta di terreni che amplino la superficie coltivata.

Altre misure per l’imprenditoria giovanile agricola

Numerose le misure a sostegno del settore:

  • credito d’imposta per la formazione;
  • fondo da 15 milioni di euro per finanziare programmi di ingresso dei giovani in agricoltura, impiegando risorse per acquistare terreni, beni strumentali, ampliare unità produttive o acquistare complessi aziendali già operativi;
  • spese notarili ridotte per l’acquisto di terreni agricoli fino a 200mila euro;
  • possibilità di programmi e incentivi regionali per il ricambio generazionale;
  • Osservatorio nazionale per l’imprenditoria e il lavoro giovanile nell’agricoltura.

Definizioni e requisiti caso per caso

Definita e chiarita anche la figura di “impresa giovanile agricola” e quella “giovane imprenditore agricolo”, con i requisiti soggettivi e oggettivi (articolo 2).

Il riferimento è a qualsiasi forma costituita oppure a singoli imprenditori che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, con età compresa tra 18 e 40 anni.

Il requisito anagrafico caso per caso è il seguente.

  • Impresa individuale: il titolare è imprenditore agricolo (ossia esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse);
  • Società di persone cooperative, comprese quelle di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228/2001: almeno la metà dei soci hanno i requisiti sopra citati;
  • Società di capitali: devono essere imprenditori agricoli coloro i qual sottoscrivano almeno la metà del capitale sociale o che facciano parte di organi di amministrazione per almeno la metà del totale dei componenti stessi.

Fonte: Pmi.it

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