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FONDO DI GARANZIA:

cosa cambia dal 25 luglio con le nuove disposizione operative

Con l’approvazione delle nuove Disposizioni operative, entrate in vigore dal 25 luglio 2023, sono state apportate modifiche e integrazioni alla normativa ordinaria relativa all’accesso al Fondo di Garanzia per le PMI, per una maggiore completezza e chiarezza del suo funzionamento.

…ma facciamo un passo indietro.

Cosa è il Fondo di Garanzia?

Il Fondo di Garanzia è uno strumento istituito con Legge n. 662/96, operativo dal 2000, che ha come finalità quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica, che si affianca – e spesso si sostituisce – alle garanzie reali portate dalle imprese.

Grazie al Fondo, gestito dal Mediocredito Centrale, l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.

Le nuove procedura di accesso:

Lo strumento viene rivisto nelle sue disposizioni con una rinnovata definizione della domanda di agevolazione, oltre ad essere chiarito l’iter del procedimento di controllo documentale nei confronti dei soggetti richiedenti e nei confronti dei soggetti beneficiari finali, definendo con maggiore dettaglio gli adempimenti e la documentazione da inviare.

Il ruolo del Portale viene quindi rivisto: oltre che essenziale per completare la procedura telematica per la presentazione delle domande e la gestione delle operazioni garantite, diventa anche uno strumento di esclusiva comunicazione tra il Gestore del Fondo e il soggetto richiedente, il soggetto finanziatore e il soggetto beneficiario finale.

Infine, è stato dunque reso obbligatorio il nuovo modulo “Domanda di agevolazione” per la presentazione di tutte le nuove richieste, che semplifica la struttura del cosiddetto ex “Allegato 4” per facilitarne la compilazione da parte dell’impresa beneficiaria.

Le condizioni di ammissibilità:

È stato disposto l’inserimento di espressa previsione di inammissibilità delle imprese che, a seguito di un provvedimento di revoca dell’agevolazione connessa ad una precedente garanzia, non abbiano provveduto a rimborsare al Fondo l’importo dovuto.

Tra i fattori che rendono inammissibile l’accesso alla garanzia, il fatto che l’impresa beneficiaria si trovi sottoposta alle nuove procedure fallimentari o crisi d’impresa; sia in corso un’esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione; o che sia destinataria di provvedimenti giudiziari con sanzioni amministrative.

La richiesta di conferma della garanzia:

Secondo le nuove disposizioni, entro la data della comunicazione di avvio dei controlli documentali o entro la data di invio della richiesta di escussione della garanzia, deve essere presentata al Gestore del Fondo apposita richiesta di conferma della garanzia in tutti i casi di rettifica dei dati e/o delle informazioni erroneamente comunicate nella richiesta di ammissione.

Viene, inoltre, aggiornata la disciplina dell’escussione della garanzia.

Settori Agricoltura e Pesca/Acquacultura:

È nuovamente possibile approvare richieste di garanzia per i settori dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Acquacultura, sospese dal 1° luglio scorso, come conseguenza dell’adeguamento delle Disposizioni operative ai nuovi Regolamenti europei di esenzione n. 2472/2022 (Agricoltura) e n. 2473/2022 (Pesca e Acquacultura).

Dal 25 luglio sono dunque in vigore le nuove Disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI, anche se coesisteranno fino alla fine del 2023 con la disciplina transitoria del Fondo prevista dalla Legge di Bilancio 2022.

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